Gli artt. 670 (sequestro giudiziario) e 671 (sequestro conservativo) disciplinano due provvedimenti tipici a contenuto conservativo diretti ad assicurare la fruttuosità pratica del provvedimento principale, rispettivamente una sentenza di condanna alla consegna o al rilascio oppure una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Presupposti

L’art. 670 prevede che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili e immobili, aziende o altre università di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea . I presupposti a cui il legislatore ha subordinato l’emanazione del sequestro giudiziario sono:

  • l’esistenza di controversie su proprietà o possesso della cosa, facendosi riferimento con tale espressione non solo alle azioni a tutela di un diritto reale (ius ad rem), ma anche alle azioni a tutela della pretesa alla riconsegna di un bene che è conseguenza dell’accoglimento di domande, ad esempio, di nullità;
  • l’opportunità di provvedere a custodia o gestione temporanea dei beni controversi. Secondo un indirizzo dottrinale prevalente, per ottenere il sequestro giudiziario la parte deve dimostrare che l’attesa della sentenza a cognizione piena esponga il bene oggetto di controversia a rischi di deterioramento, sottrazione o alterazione (periculum in mora).

Ambito applicativo

Dal momento che il sequestro giudiziario mira ad assicurare la fruttuosità pratica di una futura esecuzione per consegna o rilascio, il suo ambito di applicazione coincide con quello di tale specie di esecuzione (art. 677). Tale sequestro, quindi, è ammissibile solo con riferimento a beni determinati, infungibili e suscettibili di detenzione.

L’art. 670 n. 1 prevede che il sequestro giudiziario possa avere ad oggetto beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni . Risulta piuttosto dubbia la sequestrabilità dei diritti di credito, dei titoli di credito e delle quote societarie a responsabilità limitata.

Contenuto del provvedimento

Oltre al periculum in mora, il legislatore tipicizza anche il contenuto del provvedimento. Al riguardo l’art. 676 prevede che nel disporre il sequestro giudiziario , il giudice (co. 1):

  • nomina il custode, che può essere quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione (co. 2);
  • stabilisce limiti e criteri dell’amministrazione delle cose sequestrate.

Funzione dell’istituto

Risulta piuttosto problematico stabilire se il sequestro giudiziario assolva alla funzione di cautelare esclusivamente contro atti di disposizione materiale del bene o abbia la funzione di cautelare anche contro atti di disposizione giuridica. La soluzione prospettata da Proto Pisani è la seguente:

  • qualora il sequestro abbia ad oggetto beni mobili o universalità di beni mobili, il sequestro giudiziario cautela contro i danni derivanti sia da atti di disposizione materiale che da atti di disposizione giuridica;
  • qualora il sequestro abbia ad oggetto beni immobili, il sequestro giudiziario mira soltanto a conservare la consistenza materiale del bene direttamente o indirettamente controverso, mentre la cautela contro atti di disposizione giuridica è assicurata dal diverso istituto della trascrizione delle domande giudiziali (artt. 2652 e 2653 c.c.).
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