Il codice prevede due tipi di misure cautelari reali che, comportando un vincolo di indisponibilità su cose mobili o immobili, tendono ad evitare che il passaggio del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’efficacia pratica della sentenza irrevocabile di condanna:

  1. il sequestro conservativo, tendente ad evitare che diminuiscano o si disperdano le garanzie patrimoniali che potranno permettere successivamente al condannato di pagare le somme dovute per il risarcimento del danno.
  2. il sequestro preventivo, giustificato dall’esigenza di impedire che una cosa pertinente ad un reato possa essere utilizzata per aggravare le conseguenze dello stesso o per agevolare il compimento di altri reati;

Queste due misure cautelari reali si distinguono dal sequestro probatorio, tendente esclusivamente all’acquisizione di un elemento utilizzabile come elemento di prova nel procedimento penale.

 Il sequestro conservativo pone su di una cosa (mobile o immobile) un vincolo di indisponibilità che ha lo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili sorte in conseguenza sia del compimento del reato sia del costo del procedimento penale. Tale sequestro si fonda sui requisiti:

  • del fumus boni iuris, che si limita all’accertamento della pendenza del processo penale, non richiedendosi la probabilità della condanna dell’imputato;
  • del periculum in mora, consistente nel timore di insufficienza delle risorse patrimoniali sulle quali soddisfare le obbligazioni nascenti dal reato e nelle prognosi di una condotta di depauperamento del patrimonio.

 I soggetti legittimati a chiedere al giudice il sequestro conservativo sono:

  • il pubblico ministero, che può chiedere il sequestro nei confronti dell’imputato a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia (art. 316 co. 1);
  • la parte civile, che può chiedere il sequestro nei confronti dell’imputato e del responsabile civile a garanzia del pagamento delle obbligazioni civili nascenti dal reato (co. 2).

Il sequestro conversativo, in particolare, potendo essere richiesto soltanto contro l’imputato o il responsabile civile, non può venire in essere prima dell’esercizio dell’azione penale (es. indagini preliminari), elemento questo che costituisce un vuoto di tutela piuttosto rilevante.

 Il sequestro conversativo viene disposto dal giudice, il quale valuta se la pretesa del richiedente sia fondata e se sussista l’esigenza cautelare. L’ordinanza del giudice dispone il sequestro e ne demanda l’esecuzione all’ufficiale giudiziario.

Dopo l’esecuzione del provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame (art. 318), sulla quale decide il tribunale del riesame del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Il sequestro conservativo può essere revocato se ne vengono meno i presupposti, ma di base esso dura fintanto che la sentenza non diventa irrevocabile (art. 317 co. 4).

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