La struttura del procedimento camerale puro è la seguente:

  1. l’atto introduttivo ha sempre la forma del ricorso rivolto al giudice competente, cioè al tribunale del luogo in cui si trova il soggetto nei cui confronti viene emesso il      provvedimento.
  2. il procedimento viene descritto dall’art. 738 cpc, che contiene tre previsioni:

– la nomina da parte del presidente di un relatore, scelto tra i componenti del collegio, che deve riferire in camera di consiglio;

–  l’intervento del p.m. nella ipotesi in cui «deve essere sentito», intervento che viene sollecitato con la comunicazione degli atti e che si concreta nella stesura delle sue conclusioni;

– l’attività istruttoria del giudice relatore si esaurisce nella possibilità di «assumere informazioni».

  1. Il provvedimento assume la forma del decreto, reclamabile dalle parti e dal p.m., e revocabile e modificabile dallo stesso giudice.

aa) reclamo delle parti: da proporre entro il termine perentorio 10 giorni alla corte d’ appello, che decorre dalla comunicazione se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti

ab) reclamo del p.m.: come reclamo delle parti. Entrambe i reclami non possono avere ad oggetto circostanze sopravvenute, perché in tal caso si ritiene che debba essere proposto un nuovo ricorso al tribunale, che può essere fondato sia su motivi di opportunità e di merito, sia su vizi di legittimità.

bb) revoca e la modifica del provvedimento: possono essere effettuate sia per una diversa valutazione dei presupposti già esaminati sia per la scoperta di fatti nuovi o di vizi del procedimento concluso. Possono essere richieste in ogni tempo, ma restano salvi i diritti acquisiti dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione e alla revoca.

  1. l’efficacia del decreto. Il conseguimento dell’efficacia del decreto è condizionato al decorso del termine per la proposizione del reclamo dalle parti e dal p.m. Ma l’efficacia immediata può essere disposta dal giudice se vi sono ragioni d’urgenza.
  2. l’annullamento del provvedimento in sede contenziosa. Per i soli vizi di legittimità si riconosce la possibilità dell’impugnazione dei provvedimenti camerali in sede contenziosa, ma si discute se l’azione competa solo ai soggetti estranei al procedimento camerale ovvero anche a coloro che ne sono stati parti.

La soluzione del problema va trovata nel coordinamento dell’eventuale impugnazione in sede contenziosa con il reclamo concesso alle parti e al p.m. Se si ritiene che il reclamo è ammissibile non solo per motivi di legittimità, si deve poi necessariamente escludere che, trascorso inutilmente il termine perentorio, e preclusa la strada del reclamo, la parte possa poi impugnare sine die in sede contenziosa il decreto per gli stessi motivi che avrebbe potuto dedurre con il reclamo ormai precluso.

Questo limite non può operare nei confronti dei terzi, includendo tra questi solo coloro che non devono essere destinatari della notifica del provvedimento camerale. Ciò indipendentemente dal fatto che in concreto tale notifica non sia stata effettuata, giacché l’omissione non apre le porte all’impugnativa in sede contenziosa, bensì legittima il soggetto a proporre il reclamo senza l’osservanza del termine di decadenza di 10 giorni.

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