Anteriormente alla l. 353/1990 il modello dei procedimenti possessori era quello dei procedimenti in tema di denuncia di nuova opera e di danno temuto ed aveva, pertanto, aveva una struttura «bifasica»:
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la prima, a carattere sommario, si concludeva con ordinanza, previa concessione con decreto dei provvedimenti immediati;
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la seconda, si svolgeva, senza necessità di un ulteriore atto di impulso rispetto al ricorso iniziale, nelle forme ordinarie dinnanzi al medesimo pretore, competente per materia e si concludeva con sentenza impugnabile nei modi ordinari.
In seguito alla l. 353/1990, si era sviluppato, in dottrina, un dibattito sulle modalità di svolgimento del procedimento possessorio; i principali temi di contesa attenevano:
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alla necessaria sequenzialità fra fase sommaria e «merito possessorio», ed in particolare alla necessità di proporre una nuova domanda per l’introduzione della fase a cognizione piena
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alla portata del richiamo al rito cautelare uniforme da parte dell’art. 703 c.p.c., in assenza di una clausola di compatibilità (riserva di compatibilità poi inserita dal legislatore del 2005).
La Suprema Corte, con la pronuncia a sez. unica, n. 1984/1998, ha contribuito a fare chiarezza sul procedimento possessorio, prendendo netta posizione per la concezione «bifasica». Ne consegue che nelle azioni possessorie continuano a distinguersi 2 fasi:
- la prima di natura sommaria ed anticipatoria, che si chiude con la pronuncia dei provvedimenti immediati a tutela del possesso;
- la seconda, ordinariamed a cognizione piena, meramente eventuale che si svolgerà dinanzi al medesimo giudice e che avrà ad oggetto il merito possessorio
Il passaggio dalla prima alla seconda fase non è automatico, ma subordinato alla richiesta della parte interessata, da proporsi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, o in difetto, dalla comunicazione del provvedimento che ha accolto o rigettato la domanda cautelare o ancora quando i provvedimenti sul possesso vengano adottati in pendenza del giudizio petitorio.
Quindi, dopo la prima fase sommaria si apriranno alle parti diverse opzioni:
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fare acquiescenza all’ordinanza possessoria, con conseguente definitiva preclusione alla proposizione del giudizio di merito e con piena stabilizzazione del provvedimento provvisorio, ferma la possibilità di modifica e revoca
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proporre reclamo contro tale provvedimento
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proporre il giudizio sul merito possessorio, che si svolgerà nelle forme del procedimento ordinario di cognizione.