Nel libro IV del codice sono contemplati vari riti speciali, che presentano profili di peculiarità anche quanto a svolgimento del giudizio. Per alcune controversie, e precisamente per il giudizio di ottemperanza, per il giudizio sul silenzio, per il giudizio in materia di accesso e per i giudizi in opposizione ai decreti presidenziali di estinzione o improcedibilità del giudizio (art. 87 co. 2), il codice prevede uno svolgimento più celere: tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo quelli per la notifica del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, previsione questa che però non vale per il giudizio di ottemperanza (co. 3).

Nelle controversie in esame per la decisione dei ricorsi non è necessaria un’istanza di fissazione di udienza, dato che la trattazione viene fissata di ufficio, di norma nella prima camera di consiglio utile, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti intimate. Il giudice amministrativo decide il ricorso senza necessità di un’udienza pubblica, ma semplicemente in camera di consiglio. Per tutelare il diritto alla difesa, comunque, si stabilisce che i legali delle parti possono chiedere di essere sentiti e di discutere la controversia all’inizio della camera di consiglio.

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