Il nostro codice del 1988 è stato costruito attorno principio di immediatezza, sulla base del quale la prova deve formarsi in contraddittorio, nel dibattimento principale, così da essere temporalmente piuttosto vicina alla decisione finale.

Già dall’epoca della prima stesura del codice venne contemplata l’ipotesi in cui risulti impossibile rimandare l’acquisizione della prova al dibattimento. A tale scopo è stato costruito l’istituto dell’incidente probatorio, la cui funzione è quella di permettere l’assunzione di una prova nel contraddittorio tra le parti durante il corso delle indagini preliminari.

 Lo schema originario, tuttavia, era ispirato ad un principio eccezionale: l’incidente probatorio veniva ammesso esclusivamente in presenza di situazioni tassative che integravano veri e propri casi limite. Dal 1994 ad oggi, al contrario, si è manifestata un’inversione di tendenza che ha minato profondamente il principio di immediatezza, dando vita ad un sistema sbilanciato e quantomeno poco coerente.

 Casi di incidente probatorio

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e l’indagato possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio in una serie di circostanze tassative, ascrivibili a due grandi gruppi di casi (art. 392):

  • casi tassativi di non rinviabilità, tra i quali possiamo individuare:
    • l’assunzione della testimonianza di una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o grave inadempimento (lett. a);
    • l’assunzione di una testimonianza quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro affinché non deponga o dica il falso (lett. b);
    • il confronto tra persone che in un altro incidente probatorio o di fronte al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni contrastanti (quando ricorre una delle ipotesi di assunzione della testimonianza) (lett. e);
    • la perizia o l’esperimento giudiziale se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile (lett. f);
    • la ricognizione quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento (lett. g);
  • casi di incidente su mera richiesta di parte: si tratta di casi nei quali è sufficiente la richiesta di parte, senza che ricorrano ipotesi di necessità ed urgenza:
    • l’esame dell’indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri (lett. c);
    • l’esame degli imputati in procedimenti connessi (lett. d);
    • la perizia che, se disposta in dibattimento, potrebbe determinare una sua sospensione superiore a sessanta giorni, oppure quella che potrebbe comportare l’esecuzione di accertamenti a norma dell’art. 224 bis (art. 392 co. 2);
    • la testimonianza o l’esame delle persone che si siano avvalse della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazione scritta nel corso dell’intervista svolta dal difensore (art. 391 bis co. 11);
    • le varie ipotesi previste dall’art. 392 co. 1 bis, volte a ridurre lo stress da processo.

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