Nell’ambito delle deroghe all’ordinaria disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare il codice annovera esplicitamente gli istituti della sospensione e della proroga dei termini.

Per la proroga, prescindendo dalla peculiare ipotesi connessa ex art. 305 comma 1 al compimento di una perizia psichiatrica, l’art. 305 comma 2 ne circoscrive l’operatività alla sola fase delle indagini preliminari. È previsto che i termini di custodia prossimi a scadere in tale fase possano venire prorogati solo in presenza di gravi esigenze cautelari, le quali, rapportate ad accertamenti particolarmente complessi, ovvero a nuove indagini disposte ai sensi dell’art. 415-bis comma 4, rendano indispensabile la prosecuzione della custodia.

In questa seconda ipotesi la competenza a provvedere sulla richiesta è del gip, che dopo aver sentito il pm e il difensore dell’indiziato nell’ambito di un contraddittorio semplificato ma effettivo, ove ricorrano i presupposti potrà concedere una proroga, ed anche rinnovarla una sola volta fino al limite rappresentato dalla metà dei termini massimi di custodia previsti per la fase delle indagini preliminari.

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare è configurata dall’art. 303 comma 4 come fenomeno idoneo a determinare, in certi casi, anche il superamento dei termini fissati dall’art. 303 comma 4 per la durata complessiva della custodia cautelare. Ma una nuova e articolata disciplina risulta oggi dettata dai nuovi commi 6 e 7 dell’art. 304.

Gli interrogativi di maggiore risaltano invece dalla definizione delle fattispecie di sospensione dei termini di custodia previsti dall’art. 303, che l’art. 304 comma 1 ha individuato facendo riferimento ad una serie di situazioni tutte relative alla fase del giudizio. Con riguardo, da un lato, come risulta dalla lett. a, alle ipotesi di sospensione

0 di rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero dietro richiesta dei medesimi; dall’altro, come risulta dalla lett. b, alle ipotesi di sospensione o di rinvio del dibattimento a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata presentazione di uno o più dei suoi difensori, qualora ne rimangano privi di assistenza uno o più imputati.

A queste ipotesi deve aggiungersi quella della sospensione dei termini di custodia, sempre nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544 commi 2 e 3 per la redazione differita della sentenza.

I  termini così descritti devono essere altresì sospesi quando le situazioni appena descritte si verifichino nell’ambito del giudizio abbreviato.

Grazie all’inserimento di un nuovo comma 4 nell’art. 304, l’operatività dell’istituto della sospensione dei termini di custodia è stata allargata anche alla fase dell’udienza preliminare. Nell’ambito di tale fase i termini previsti dall’art. 303 comma 1 lett. a sono sospesi tutte le volte in cui la stessa udienza venga sospesa o rinviata per il verificarsi di uno dei casi indicati nel comma 1 lett. a e b dell’art. 304. Una speciale figura di sospensione dei termini di custodia di cui all’art. 303 comma 1 è stata da ultimo prevista nelle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47. Al riguardo si osservano , in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 304.

Sempre alla legge del 1995 risale anche il nuovo comma 5 dell’art. 304, stando al quale le ipotesi di sospensione previste dal medesimo art. 304 comma 1 lett. a e b e comma 4 non si applicano all’interno del processo cumulativo, nei confronti dei coimputati cui le stesse non si riferiscono, semprechè questi ultimi chiedano che nei loro confronti si proceda previa separazione dei processi.

Nelle ipotesi di particolare complessità dei dibattimenti o dei giudizi abbreviati relativi ai più gravi delitti, il regime della sospensione ex art. 304 può venire esteso anche ai periodi di tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nella fase del giudizio. Si tratta di quegli stessi periodi rispetto ai quali l’art. 297 comma 4 prevede, invece, di regola soltanto il meccanismo della neutralizzazione automatica dei giorni corrispondenti.

Quando sussistano i presupposti definiti dal comma 2 dell’art. 304, si desume dal successivo comma 3 che la sospensione dei termini di custodia non potrà venire disposta dal giudice ex officio, ma unicamente dietro richiesta del pm, e sempre con ordinanza appellabile ex art. 210.

L’unica deroga alla disciplina dei termini, qual è fissata nel comma 6 dell’art. 304, si ricava dal successivo comma 7, dove è previsto che dei periodi di sospensione di cui all’art. 304 comma 1 lett. b si tenga conto solo nel computo riguardante il limite relativo alla durata complessiva della custodia, e non anche in quello riguardante il limite relativo alle diverse fasi del procedimento, operando così, rispetto a quest’ultimo computo, una sorta di neutralizzazione dei suddetti periodi.

L’art. 159 comma 1 c.p. stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso, oltre che nelle ipotesi previste, anche in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. Tale articolo va interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l’imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa.

 

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