Per evitare che l’ammontare delle pensioni calcolate con il sistema retributivo risulti irrisorio, la legge aveva determinato un ammontare minimo che era dovuto.

Cosicché le pensioni retributive non potevano essere inferiori a determinati importi (appunto pensioni minime).

La pensione minima era stata introdotta dalla L. 218/52 solo per o soggetto che si trovassero in particolari condizioni di indigenza,e poi estesa anche alle forme di tutela previdenziali non gestite dal regime generale.

La pensione minima era in realtà,costituita da 2 distinte prestazioni dovute da gestioni diverse:

da un lato comprendeva la quota erogata dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Dall’altro comprendeva un’integrazione della pensione minima, la cui eventuale differenza viene posta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Questa però non spettava a chi possedeva redditi propri superiori a 2 volte l’ammontare dello stesso trattamento minimo; o nel caso che il reddito cumulato con quello del coniuge non fosse superiore 4 volte quello minimo. Ciò perché si ritiene che la funzione dell’integrazione al minimo venga meno quando la garanzia della sopravvivenza sia assicurata da redditi propri.

Sennonché la legge ha abolito l’integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo, dopo il 1° gennaio 1996. Dovuto da un lato al mantenimento della spesa previdenziale e dall’latro per valorizzare periodi contribuivi che prima erano infruttiferi.

Peraltro il legislatore ha disposto l’incremento del trattamento pensionistico per i pensionati con più di 70 anni,alla data 31 dic 01, se inferiore a 1 milione di lire per tredici mensilità.

A partire dal 1°gen 02, la cosiddetta pensione minima è integrata sino al raggiungimento di un importo pari a 516,46 euro rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

L’integrazione spetta anche: ai titolari di assegno sociale, titolari di pensione sociale, titolari trattamenti pensionistici trasferiti all’INPS, ai cechi civili con pensione; nonché ai 60enni, agli invalidi civili, ciechi,sordomuti con pensione etc.

Per avere diritto all’incremento, il pensionato non deve fruire di redditi propri (salvo la casa) pari o superiori a 11,339 euro e se cumulati con il coniuge allo stesso importo incrementato dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Le stesse esigenze di solidarietà avevano spinto a un massimo anche che però era stabilito solo in modo indiretto. Con la legge si disponeva che non si dovevano prendere in considerazione le retribuzioni che avessero superato il limite massimo della tabella in vigore, aumentata del 5%..

Più recentemente si fissava una cifra di 68.000.000 lire nel 2001,da adeguare annualmente in base alla perequazione economia.

Poi gli art 21 L.67/88 e art 3 L.160/88 hanno disposto che anche le retribuzioni eccedenti il limite massimo di retribuzione pensionabile vengano considerate,solo con coefficienti minori. La corte poi con alcune sentenze ha esteso ciò anche quelle pensioni liquidate prima del 88. Per i lavoratori che al 31 dic 95 non avessero maturato alcuna anzianità contributiva e chi esercita la ripristinata opzione per il nuovo sistema contributivo, la legge ha previsto un nuovo massimale di 132.000.000 lire rivalutabili annualmente e così pari a 87.000 euro circa.

 

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