In questa forma di tutela previdenziale,l’evento protetto è la morte,cioè un fatto naturale del quale la legge presumi consegui e derivi una situazione di bisogno per i familiari superstiti.

Quest’ultimi quindi, sono i soggetto. Protetti ed hanno diritto alla pensione.

Pertanto come la nozione di famiglia,non corrisponda a quella di famiglia derivante dal matrimonio,ma sia piu estesa.

La tutela previdenziale ha riguardo anche ai rapporti essenziali di consanguineità e così si estende, in mancanza del coniuge e dei figli,anche ad altri familiari del lavoratore defunto, alla sola condizione che questo provvedesse al loro sostentamento.

La pensione di reversibilità spetta aò coniuge,ossia alla vedova o al vedovo. La corte cost aveva escluso piu volte la illegittimità cost della discriminazione a danno del vedovo che beneficia di ciò

Tale discriminazione è stata abolita, così la legge ha esteso le prestazioni ai superstiti,alle vedove,ai vedovi delle lavoratrici e delle pensionate.

La corte ha inoltre modificato una precedente decisione del 1980, e ha dichiarato l’illegittimità cost. dell’art 1 L. 29/1945 e art 7  L. 1338/62.

È stato così attribuito il diritto alla pensione di reversibilità anche al coniuge superstite di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato e pubblico, a cui sia addebitabile la separazione e poi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Una quota della pensione ai superstiti può poi essere attribuita al coniuge superstite che abbia contratto nuovo matrimonio a seguito di sent. di scioglimento degli effetti civili matrimonio contratto con il lavoratore defunto. Detta quota compete solo se il coniuge defunto era tenuto ad una somministrazione dell’assegno periodico. Il procedimento consiste: attuazione di una domanda, che va rivolta al Tribunale che fissa anche la misura e la decorrenza della quota di pensione spettante al ex coniuge.

Infine la corte ha esteso ancora di piu la pensione ai superstiti, riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia

La pensione spetta poi anche ai figli inabili e hai minori di 18 anni (siano essi legittimi o illegittimi), nonché anche ai figli che abbiano più di 18 anni se studenti, per tutta la durata del corso di laurea, ma sempre non oltre 26 anni e sempre che non lavori presso un terzi.

Hanno poi diritto le figlie maritate,se inabili ed ha carico del genitore al momento del decesso.

Mentre una limitazione era stata prevista verso il coniuge che avesse contratto matrimonio con un pensionato in età superiore di 72 anni e il matrimonio fosse durato meno di 2 anni, salvo la nascita di un figlio o in caso di morte dovuta a malattia sul lavoro o per infortunio sul lavoro.

La Corte cost. però intervenuta su tali punti ha dichiarato illegittimo la fissazione di un termine minimo per il matrimonio(2anni).

Poi a tale sent hanno fatto seguito altre 2 sent che hanno accertato l’illegittimità cost. delle disp. che prevedevano la stessa limitazione per il regime gen gestito dall’INPS. La corte ha ritenuto che tale maggiorazione competa alle vedove degli aventi diritto anche se deceduti prima della data della sent.

In mancanza del coniuge e dei figli, la pensione spetta ai genitori ultra sessantacinquenni. In mancanza anche di questi spetta ai fratelli cecili e alle sorelle nubili,purchè inabili al lavoro.

Mentre ha dichiarato poi illegittima l’esclusione del diritto alla pensione ha favore dei nipoti minori affidati al nonno.

Per tutti gli altri familiari è necessario la prova che il defunto sostentava in modo continuativo a loro.

Le prestazioni sono costituite da una quota della pensione già liquidata al capo della famiglia defunto, tale quota può essere ridotta in relazione ai redditi goduti dal beneficiario.

Per contro i superstiti che non godano di rendita infortunistica e si trovino nelle condizioni di reddito per l’assegno sociale, hanno diritto a una indennità una tantum.

Anche per il trattamento di reversibilità è necessario adempiere all’onere della presentazione di una domanda. Ma a differenza della pensione di invalidità, quella di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della morte del defunto.

 

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