A) funzione ed evento protetto

Questa forma di tutela previdenziale, estesa ormai anche ai lavoratori dipendenti da privati e disciplinata dall’art 6 L. 222/84 tende a compensare gli effetti negativi derivanti dalle limitazioni che caratterizzano l’ambito di applicazione della tutela contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali. E invero:

da un lato la tutela per morte per causa di servizio si stende a tutti i lavoratori indipendentemente dalla pericolosità del lavoro.

Dall’altro tale tutela ha una funzione analoga e sussidiaria rispetto a quella per gli infortuni

La legge stabilisce che la morte dia luogo a questa forma di tutela quando risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio.

Va notato come la nozione di morte per casa di servizio si differenzi dall’0infortiunio sul lavoro, posto che la relazione che deve intercorrere tra il lavoro e l’evento è diversa da quella espressa con la formula “in occasione di lavoro”. Ed infatti la legge richiede che tra la morte e le finalità di servizio intercorra un nesso causale diretto (= causa determinante di esse).

Ma una diversità c’è, poiché il fatto di rifarsi a finalità di servizio e non di lavoro indica la volontà di far si che la tutela non riguardi solo la morte causata dal lavoro in senso stretto, ma anche quella determinata da tutte le altre attività svolte finalizzate al lavoro.

Così anche al morte verificatasi mentre il soggetto si reca al lavoro o torna da luogo di lavoro può essere considerata una finalità di servizio.

 

B) prestazioni e soggetti protetti

Per il resto tale tutela è assoggettata alla disciplina della tutela dell’invalidità, vecchiaia e superstiti. E ciò anche riguardo ai criteri di accertamento dell’invalidità.

Soggetti protetti sono allora: tutti i lavoratori subordinati. Mentre dubbi vi sono per i lavoratori autonomi iscritte alle gestioni speciali dell’INPS.

Contro l’estensione a questi ultimi milita soprattutto la circostanza che la legge fa esplicito riferimento alla disciplina dettata per i lavoratoti subordinati.

Ma l’estensione ai lavoratori autonomi di tale tutela trova validi sostegni:

da un lato: essa si fonda sulla genericità della prestazione legislativa che si riferisce agli assicurati e non ai lavoratori e alla causa di servizio e non alla causa di lavoro.

Dall’altro: essa si giustifica in relazione ai collegamenti esistenti tra le gestione dei contributi e le prestazioni previdenziali

Poi infine trova sostegno dagli stessi principi costituzionali.

 

Lascia un commento