Origine ed evoluzione

Il primo intervento pubblico volto a realizzare una tutela previdenziale per la vecchiaia si ebbe con l’istituzione della Cassa nazionale di previdenza.

Ossia la cassa doveva potevano iscriversi volontariamente tutti i cittadini italiani che svolgessero lavori manuali.

La cassa era finanziata dai contributi degli iscritti, nonché anche da una quota di concorso da parte dello stato e anche da versamenti di terzi.

Si trattava così di una vera e propria mutua assicuratrice che provvedeva alla tutela della vecchiaia ed eventualmente alla invalidità.

Tale previdenza volontaria si trasformò in obbligatoria solo dopo l’istituzione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali,dove la tutela vene estesa per la 1° volta anche agli impiegati, a condizione però che non ricevessero retribuzioni superiori a 350 lire al mese.

Al finanziamento si provvedeva attraverso contributi posti a carico sia dei datori di lavoro che dei prestatori mentre lo stato interveniva con un contributo di 100 lire annue per ogni pensione liquidata.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali erogava pensioni, determinate in proporzioni ai contributi versati in caso di vecchiaia e anzianità.

Il sistema poi venne perfezionato con L. 1827/1935 e con Decreto Legge 636/1939 che portarono a Innovazioni:

da un alto: all’introduzione del principio di automaticità delle  prestazioni anche nella tutela previdenziale per l’invalidità,vecchiaia e superstiti. Così l’originaria concezione assicurativa era stata superata  dall’introduzione della regola per cui l’ammontare delle pensioni doveva essere determinato in funzione delle ultime retribuzioni.

Dall’altro: la tutela per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ha avuto un’estensione notevole, infatti non riguarda più solo i lavoratori subordinati, ma tutte le categorie di lavoratori autonomi. Anzi una particolare tutela fu data alle persone in disagiate in condizioni economiche anche se non lavoratori.

Ciò naturalmente avvenne con l’istituzione di nuovi enti o nuove gestioni autonome nell’ambito di quelle gia esistenti.

La grossa varietà di strutture e di situazioni impone una limitazione della trattazione sul regime di invalidità,vecchiaia e superstiti subordinati, gestiti dall’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)

Che è un istituto determinante non solo da un punto di vista quantitativo (per il gran numero dei soggetto. per il quale si applica) ma anche da un punto qualitativo, dato che ha caratteristiche tali da indurre a considerarlo come la più interessante manifestazione di forma di tutela previdenziale.

La conferma di ciò si può trarre da un lato, dalla previsione della pensione unica erogata da regime generale gestito dall’INPS per i lavoratori subordinati;dall’altro, dall’adempimento del diritto. alla posizione contributiva conseguente alla generalizzazione dell’istituto.

 

Fondamento della tutela

È stato a lungo ritenuto che anche la tutela dell’invalidità dovesse trovare giustificazione nel principio. del rischio professionale.

Senonchè tale giustificazione è errata, anche perché il principio del rischio professionale non può essere invocato nemmeno a condizione che venga data un’eccezione piu ampia di quella originaria.

E infatti la tutela dell’invalidità ancor oggi realizzerebbe interessi meramente privati, ossia interessi che trovano soddisfazione nel rapporto di lavoro.

Sennonché la solidarietà tra datori e lavoratori è ormai superata e sostituita da una solidarietà che coinvolge tutta la collettività organizzata nello stato.

Così si deve ritenere che il fondamento della tutela dell’invalidità risieda nell’interesse pubblico a che vengano garantiti da ogni cittadino i mezzi necessari per consentire il godimento dei diritti civili e politivi, tutte le volte che si verifichi una situazione di bisogno per: invalidità, morte o età del lavoratore.

 

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