Invalidità e inabilità non solo costituiscono eventi diversi a ragione delle diverse caratteristiche, ma danno luogo all’erogazione di prestazioni previdenziali diverse.

L’invalido ha diritto ad un assegno, che è erogato per un periodo di 3 anni, ma su domanda dell’interessato può essere prorogato, se è mantenuto lo stato di invalidità.

Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, però la legge prevede che l’assegno di invalidità sia confermato automaticamente, e così assume il carattere di erogazione permanente tipico della pensione, salva la possibilità di una revisione.

L’assegno è calcolato secondo la disciplina vigente per il regime generale per i lavoratori dipendenti che regola l’ammontare della pensione .

Ne deriva che l’integrazione dell’assegno non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale, sempre che non superi i trattamenti minimi di pensione.. può così accedere che nonostante l’integrazione, l’assegno di invalidità risulti inferiore all’importo del trattamento minimo di pensione.

Tale disciplina ha fatto sorgere dubbi di legittimità cost. con l’art 3 e 38 cost.

Tale assegno non spetta ai soggetto. che posseggono redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo della pensione sociale e di 4 volte se cumulato col, coniuge.

Anche la disciplina che fa riferimento al cumulo dei redditi familiari è sospetta di illegittimità cost sempre per contrasto all’art3 e 38 cost. ma la corte ha ritenuto infondata la questione.

Durante il godimento dell’assegno, il beneficiario può proseguire lo svolgimento di una attività lavorativa , ma si applica però la disciplina del cumulo fra pensione e redditi da lavoro subordinato.

La L. 22/ 84 infine prevede che al raggiungimento dell’età pensionabile l’assegno di invalidità si trasformi in pensione da vecchiaia. Non è possibile invece la conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità

Questa non potrà comunque essere inferiore all’assegno di invalidità, mentre si considerano utili anche i periodi in cui vi è stato il godimento dell’assegno di invalidità.

 

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