A) requisiti, domanda, decorrenza

La domanda per ottenere le prestazioni di invalidità costituisce un onere per il soggetto protetto. Ad essa va allegato un certificato medico e ogni altro documento idoneo a provare l’esistenza dell’invalidità.

La presentazione della domanda porta a determinati effetti:

costituisce il punto di riferimento per accertare l’esistenza dei requisiti contributivi

determina la decorrenza dei trattamenti di invalidità che vengono erogati dal 1° giorno del mese successivo dal giorno della presentazione della domanda.

Fa decorrere il termine di 120 giorni entro il quale L’INPS è tenuto a erogare la pensione.

Mentre per tornare ai requisiti , bisogna ricordare che la legge ha stabilito che le prestazioni di invalidità debbano essere ugualmente erogate anche quando i requisiti richiesti risultano posseduti prima della sua definizione o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa.

In questo caso però, la decorrenza è spostata al 1° giorno del mese successivo a quello in cui quei requisiti si sono verificati.

La corte cost. ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui escludeva da tale possibilità i lavoratori dipendenti.

La legge dispone anche che il giudice deve tener conto dell’eventuale aggravamento della malattia, e dispone per le persone in stato di bisogno la possibilità di una liquidazione della pensione da parte dell’INPS.

 

B) l’invalidità pensionabile, la nozione originaria

La nozione di invalidità pensionabile ha subito, nel tempo, una profonda evoluzione.

la legge condizionava il diritto alla pensione di invalidità alla riduzione della capacità di guadagno, in modo permanente e a causa di una infermità o difetto fisico-mentale

La L. 222/84 ha riformato la disciplina dell’invalidità pensionabile. Gia da tempo si era constatato che la tradizionale nozione di invalidità pensionabile riferita ad una riduzione della capacità di guadagno era troppo elastica in assenza di criteri obiettivi.

A riguardo la legge aveva demandato ai Comitati provinciali dell’INPS il compito di esaminare la situazione socio economica e individuare i parametri di riferimento affidabili. Ma rimanendo al vecchio sistema tutto non poteva che avvenire basandosi su valutazioni che risultavano soggettive.

In conseguenza di ciò, si era assistito a una espansione anomala del numero dei pensionati di invalidità.

 

C) la nuova nozione di invalidità e quella di inabilità pensionabile

Anzitutto va tenuto presente come la nuova disciplina dettata dalla L.22/84 preveda 2 eventi diversi che danno luogo a prestazioni previdenziali:

da un alto la legge considera invalido il soggetto protetto la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanete a causa del difetto fisico o mentale. Quindi si assiste al passaggio dalla concezione di “capacità di guadano” alla “ capacità di lavoro”. Ma va osservato come la nuova concezione non si riferisce ad una generica riduzione della capacità di lavoro, ma ala riduzione della specifica capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. protetto. Pertanto rimane ancora esclusa la possibilità di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra infermità e riduzione lavorativa. Accertamento tra l’altro che sarà naturalmente piu complesso se avrà ad oggetto un giovane rispetto che ad un anziano.

Dall’altro, la legge considera inabile il soggetto. protetto che a causa della infermità si trovi nell’assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La nozione legislativa di inabilità non sembra presentare difficoltà interpretative.

 

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