Nel processo penale, la maggior parte degli atti è a forma vincolata e la perfezione dell’atto tende a coincidere con la sua efficacia. Alcuni vizi, però, non rendono l’atto del tutto inefficace: in virtù del principio di conservazione degli atti imperfetti, essi hanno carattere precario in attesa della sanatoria o della declaratoria di invalidità. La prima dà vita ad un’altra fattispecie, equivalente dal punto di vista degli effetti a quella viziata, ma integrata da uno o più fatti ulteriori ai quali si dà il nome di cause di sanatoria. Tutte le volte in cui invece il giudice dichiara l’invalidità, provoca l’eliminazione degli effetti dell’atto (di regola ex tunc).
L’adozione di un modello di stampo accusatorio comporta la creazione di adeguati meccanismi sanzionatori aventi funzione di supporto rispetto all’osservanza delle forme, e tali da assicurare, al tempo stesso, l’effettività delle regole sull’ammissione e valutazione della prova. Sono correntemente valutate specie di invalidità l’inesistenza, la nullità, l’inammissibilità e l’inutilizzabilità, ma non la decadenza.
Il titolo VII si è limitato a disciplinare una sola species di invalidità – la nullità – salvo un unico riferimento all’inammissibilità (alla quale si estende comunque il principio di tassatività).
La natura dei requisiti la cui assenza produce inammissibilità è molto varia, spesso il vizio riguarda la forma della domanda o l’omissione di taluni contenuti della stessa, ovvero la sussistenza di un certo rapporto con un altro atto. L’inammissibilità è oggetto di autonomo motivo di ricorso per cassazione ed è dichiarabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senza altra causa di sanatoria se non quella del giudicato, a meno che on siano espressamente previsti limiti temporali alla sua rilevazione.
Nemmeno l’inutilizzabilità è inclusa nella disciplina del libro II, nonostante si tratti di una sanzione processuale fornita di una sua puntuale autonomia. È una sanzione che concerne non tutti gli atti del procedimento, ma solo quelli probatori, investendo cioè le prove in senso proprio e gli atti delle indagini preliminari. L’inutilizzabilità è per lo più assoluta perché proveniente da un vero e proprio divieto di ammissione e solo talora è relativa; è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d’ufficio.