La disciplina delle notificazioni all’imputato è costruita sulla base del relativo status personale. Le notificazioni all’imputato detenuto in Italia, anche per una causa diversa rispetto al procedimento in corso, purché risultante dagli atti (art. 156), si distinguono a seconda delle situazioni raggruppabili sotto tale matrice. L’ipotesi tipica – delineata dal 1° comma – resta l’esecuzione della notifica mediante consegna a mani proprie nel luogo di detenzione. Nel 2° comma il legislatore si preoccupa di disciplinare l’ipotesi in cui l’imputato rifiuti di ricevere l’atto: di ciò si fa menzione nella relazione di notifica e la copia è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci.

Modalità particolari sono predisposte per il caso dell’imputato legittimamente assente perché usufruisce del regime di semilibertà, semidetenzione, autorizzazione al lavoro esterno. L’art. 156 comma 5° esclude che la notificazione all’imputato detenuto – od internato – possa effettuarsi con il rito degli irreperibili. All’interno del sistema delle notificazioni un ruolo centrale riveste l’art. 157 che, nell’occuparsi della prima notifica ad imputato libero, costruisce un modello al quale numerose disposizioni operano un espresso rinvio.

La norma è imperniata sulla preferenza accordata alla consegna di copia dell’atto a mani proprie, dovunque l’imputato si trovi. Se ciò non è possibile, la notificazione viene eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui il soggetto esercita abitualmente l’attività lavorativa, consegnando la copia ad un convivente, anche temporaneo, o, in mancanza, al por- tiere o chi ne fa le veci. Tali luoghi non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, «mediante consegna ad una delle predette persone».

Il portiere (o chi ne fa le veci), provvede a sottoscrivere l’originale dell’atto notificato mentre l’ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuta notifica (i cui effetti decorrono, però, dal ricevimento della raccomandata). E’ fatto divieto di consegnare la copia ad un minore degli anni quattordici o a chi versi in «stato di manifesta incapacità di intendere o di volere».

Invece di limitarsi ad escludere la consegna alla persona offesa, il 5° comma persegue una soluzione più articolata, anche se non scevra di difficoltà: l’autorità giudiziaria deve disporre che si rinnovi la notificazione. Se la consegna è fatta nelle mani di persona diversa dal destinatario, il plico deve consegnarsi chiuso, mentre la relazione della notifica deve essere effettuata secondo le già rammentate forme di cui all’art. 148 comma 3° (retro, § 20). Per le notificazioni ad imputato militare in servizio attivo, la relativa disciplina (art. 158) è stata circoscritta alla prima notificazione.

Se la prima notificazione non è andata a buon fine corre l’obbligo di un secondo accesso per cercare l’imputato presso la casa d’abitazione, ovvero presso la sede del lavoro abituale, o presso i luoghi di dimora o di recapito. Ai sensi dell’art. 157 comma 8°, l’atto è depositato nella casa comunale dove l’imputato ha l’abitazione o, in subordine, dove esercita abitualmente la sua attività lavorativa; nel contempo, un avviso di deposito è affisso sulla porta della casa d’abitazione o sul luogo di esercizio della predetta attività.

Dell’avvenuto deposito l’ufficiale giudiziario dà comunicazione all’imputato mediante, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, talchè solo dalla ricezione della medesima decorrono gli effetti della notificazione.   L’art. 157 comma 8-bis (introdotto dall’art. 2 comma 1° d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con l. 22 aprile 2005, n. 60) si occupa delle notificazioni all’imputato libero successive alla prima, a dispetto della rubrica esibita dalla disposizione in parola.

Se l’imputato ha provveduto a nominare un difensore di fiducia (retro, cap. I, § 34), le notificazioni di cui si tratta sono effettuate mediante consegna al suddetto difensore, sempre che l’imputato non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio ex art. 161. L’intento è quello di favorire uno snellimento delle forme, anche allo scopo di ridurre il rischio di vizi notificativi, gravando il difensore dell’onere di mantenere solidi rapporti con l’assistito.

Per tale ragione la regola vale per il solo difensore di fiducia, ma risulta temperata dal riconoscimento a quest’ultimo del potere di «dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione». Per le notificazioni all’imputato latitante od evaso (art. 296) l’art. 165 pone un’equiparazione di trattamento con l’irreperibile: pertanto, la norma ne riprende i caratteri semplificati (infra, § 22). Per le notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente, l’art. 166 persegue l’obiettivo di una conoscenza personale: l’atto viene così notificato tanto al soggetto quanto, rispettivamente, presso il tutore o il curatore.

La disciplina delle notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero (art. 169) è costituita sulla scorta dell’indirizzo assunto in passato. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero sorge l’obbligo di inviare raccomandata con avviso di ricevimento, contenente una sorta di informazione di garanzia, nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se entro trenta giorni il soggetto non risponde in modo congruo all’invito, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

Tale forma di notificazione non si accompagna, peraltro, all’emissione del decreto di irreperibilità. Se, invece, il giudice o il pubblico ministero non abbiano notizie del luogo di residenza all’estero, essi non possono emettere ex abrupto il decreto di irreperibilità, ma devono prima disporre – così come prescritto dalla sentenza costituzionale n. 172 del 1974 – ricerche sia nel territorio dello Stato sia all’estero, ovviamente nei limiti consentiti dalle Convenzioni internazionali.

 

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