In una prospettiva di collaborazione leale, l’imputato ha l’onere di determinare il luogo dove dovranno essergli notificati gli atti, mediante un’appo sita dichiarazione o elezione di domicilio, alle quali può conseguire pure una serie di facilitazioni in ordine all’esercizio del diritto di difesa: la notificazione avverrà non in un luogo astrattamente ritenuto idoneo alla conoscenza, bensì in uno indicato dallo stesso imputato.

La dichiarazione di domicilio consiste in una manifestazione di scienza intesa ad indicare un luogo che può essere solo la propria casa di abitazione o la sede del proprio lavoro. L’elezione di domicilio consiste, invece, in una manifestazione di volontà che comporta la designazione di un luogo e, necessariamente, di un destinatario (c.d. domiciliatario). Nel primo atto compiuto, il giudice, il pubblico ministero o gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria li invitano a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni.

Nel contempo, al soggetto è rivolto l’avvertimento che, data la sua qualità, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione, oppure in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (c.d. domicilio «legale»). Nel verbale dovrà poi farsi menzione della scelta, positiva o negativa, effettuata dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini.

Al di fuori dell’ipotesi del contatto diretto e, quindi, in un ambito residuale, si colloca l’invito a dichiarare o a eleggere domicilio formulato con l’Informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità giudiziaria (art. 161 comma 2°). All’imputato (o alla persona le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il primo atto è stato notificato, essendosi tenuto conto che la procedura già una volta è andata a buon fine (c.d. domicilio «determinato»).

Se la notificazione nel domicilio determinato ex art. 161 comma 2° diviene impossibile, si provvede mediante consegna al difensore, che assume la veste di semplice consegnatario. Valgono le prescrizioni dettate dagli artt. 157 e 159 qualora, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non sia stato in grado di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto (art. 161 comma 4°): in altre parole, la consegna al difensore resta ancora (nonostante il tenore dell’art. 157 comma 8 bis) l’extrema ratio.

Quanto alle forme con cui è comunicato il domicilio dichiarato o eletto, nonché ogni sua variazione, l’art. 162 appronta un elenco che deve ritenersi tassativo. Esse consistono in una comunicazione all’autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale, anche dalla cancelleria del tribunale fuori sede, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata muniti di sottoscrizione autenticata.

 

Lascia un commento