La rubrica dell’art 153, relative alle notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero, lascia impregiudicata la vexata question circa l’autonomia concettuale delle seconde, concernenti i soli atti del giudice, rispetto alle prime. Il mantenimento della comunicazione all’interno di un modello orientato in senso accusatorio, benché teoricamente discutibile, si giustifica in quanto il rappresentante dell’accusa è organo pubblico, nei confronti del quale non si profilano questioni di reperibilità.

Tanto premesso, l’art. 153 comma 1° ammette le parti ed i difensori ad eseguire «direttamente» la notificazione mediante la semplice consegna di copia dell’atto nella segreteria del pubblico ministero. Le notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile ed al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 154) risultano raggruppate perché nei confronti di tali soggetti valgono, in linea generale, le forme prescritte per la prima notificazione all’imputato non detenuto.

La natura dei poteri conferiti nella fase delle indagini preliminari alla persona offesa ha imposto la creazione di una disciplina alquanto analitica e sufficientemente garantista. Allo schema dell’art. 157 sono state introdotte due deroghe: l’una relativa alla tutela della riservatezza di cui al 6 comma, l’altra relativa al doppio accesso da parte dell’ufficiale giudiziario, cui si aggiunge una previsione ulteriore circa le ipotesi di irreperibilità nonché di residenza o di dimora all’estero.

In tali casi la notificazione si dà per avvenuta con il deposito in cancelleria (sempreché l’offeso, dall’estero, non abbia dichiarato o eletto domicilio nel territorio dello Stato), non essendo ipotizzabile la soluzione adottata per l’imputato, stante la mancata previsione dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica. Si noti che se la persona offesa si avvale, ex art. 101, della nomina (facoltativa) di un difensore, quest’ultimo, per ragioni di economia e di celerità, assume la funzione di domiciliatario ex lege (art. 65 disp. att.).

Allorché, per il numero elevato delle persone offese ovvero per l’impossibilità di identificarne alcune, la notificazione prevista dall’art. 154 riesce difficile, l’art. 155 demanda all’autorità giudiziaria il potere di disporre l’impiego di un meccanismo simile a quello approntato, a più ampio spettro, sotto la rubrica di «notificazione per pubblici proclami», dall’art. 150 c.p.c. In ogni caso, copia dell’atto è depositato nella casa comunale del luogo ove si trova l’autorità procedente ed un estratto del medesimo è inserito nella Gazzetta Ufficiale.

La notificazione si «ha per avvenuta» allorquando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto nella segreteria o nella cancelleria dell’autorità procedente. Per quanto riguarda la parte civile, posto che essa deve provvedere a nominare un difensore all’atto della costituzione (art. 78 comma l° lett. e), le notificazioni sono eseguite presso tale soggetto, che cumula, pertanto, il ruolo di domiciliatario: del resto, la soluzione era necessitata non essendo stato imposto l’obbligo di indicare il domicilio all’atto della costituzione.

Per quanto riguarda il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria costituiti, vale, per affinità di condizioni, la medesima regola. Se destinatari sono pubbliche amministrazioni, persone giuridiche o enti privi di personalità giuridica, le notificazioni seguono le regole del rito civile (art. 154 comma 3°).

Nei confronti, infine, dei soggetti fino ad ora non considerati (quali difensori, testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici, custodi di cose sequestrate, procuratori e curatori speciali), l’art. 167 mantiene il richiamo alla disciplina della prima notificazione all’imputato non detenuto, ma, come per la persona offesa, non operano le regole dettate per la tutela della riservatezza e per il doppio accesso di cui all’art. 157 commi 5°, 6° e 7°.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento