Per quanto riguarda le modalità di notificazione degli atti processuali all’imputato, esse sono differenti a seconda della situazione soggettiva in cui esso si trova.

Nel caso di imputati detenuti, l’articolo 156 del c.p.p., dispone che la notificazione sia eseguita nelle mani del detenuto nel luogo di detenzione. Se, tuttavia, il detenuto si rifiuta di ricevere la notificazione. Questa sarà effettuata nelle mani del direttore dell’istituto o di chi ne fa le veci.

Nel caso dell’imputato non detenuto a meno che non abbia eletto domicilio presso il suo avvocato la notificazione deve avvenire mediante una consegna della copia dell’atto nelle mani dell’imputato presso la sua residenza, il suo domicilio o la sua dimora. L’imputato, raggiunto di persona non può rifiutare di ricevere l’atto: il rifiuto equivale a consegna.

In mancanza dell’imputato, la legge prevede alcune modalità sussidiarie che dovranno essere tentate progressivamente dall’ufficiale giudiziario

Prima di tutto l’ufficiale dovrà verificare la possibilità di consegnare la copia dell’atto nelle mani delle persone conviventi con l’imputato: se tuttavia l’imputato prova l’assenza dello status di convivente, la notificazione risulterà nulla e dovrà essere nuovamente eseguita.

Quando non è possibile la notificazione di cui al punto a, l’ufficiale tenterà di consegnare la copia dell’atto al portiere: il portiere firmerà l’atto notificato, dopo di che l’ufficiale giudiziario informerà l’imputato dell’avvenuta notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza delle persone di cui al punto a e b, l’ufficiale giudiziario dovrà tornare nuovamente presso il domicilio/residenza/dimora per tentare la notificazione, in un giorno e in un orario differente rispetto a quello in cui ha fatto il primo tentativo di notifica.

Se anche la seconda volta non riesce ad effettuare la notificazione, dovrà lasciare sulla porta un avviso di avvenuta notifica e informare l’imputato dell’avvenuta notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento. A questo punto potrà depositare l’atto presso la casa del comune in cui l’imputato ha la sua residenza/domicilio/dimora.

Da notare che queste regole debbono essere seguite solamente per la prima notificazione. Per le successive notificazioni si avrà una presunzione ex lege per cui l’imputato elegge domicilio presso il difensore (salvo che questi, repentinamente, dichiari di non accettare la consegna degli atti indirizzati al suo assistito).

Nel caso dell’imputato in servizio miliare: l’articolo 158 dispone che la notificazione debba essere effettuata mediante consegna personale dell’atto nel luogo in cui il militare svolge il suo servizio.

Nel caso di soggetto interdetto o infermo di mente: l’articolo 166 prevede una doppia notificazione (una nelle mani dell’imputato, l’altra in quelle del difensore).

Nel caso di imputato latitante: l’articolo 156 stabilisce che la notificazione sia effettuata presso il suo difensore, eventualmente nominato d’ufficio. Lo stesso vale per l’imputato irreperibile, sempre che l’irreperibilità sia stata dichiarata con decreto dall’autorità giudiziaria.

Per l’imputato che si trova all’estero: l’articolo 169 dispone che il giudice o il P.M. debbono inviargli una raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da invitarlo a eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se entro 30 giorni l’imputato non elegge il suo domicilio, le notificazioni verranno effettuate presso il suo difensore.

 

La notificazione alle parti diverse dall’imputato

Parlando della notificazione compiuta dall’ufficiale giudiziario nei confronti delle parti diverse dall’imputato, bisogna distinguere diverse ipotesi:

Per quanto riguarda la persona offesa dal reato: la disciplina è praticamente la stessa che abbiamo visto per la prima notificazione all’imputato non detenuto. L’unica differenza è che, in caso di assenza della persona offesa e degli altri soggetti legittimati a ricevere la notificazione (conviventi e portiere), l’ufficiale giudiziario non ha l’obbligo di un secondo passaggio e potrà immediatamente depositare l’atto presso la casa comunale.

Il c.p.p. prevede inoltre che in caso di pluralitĂ  di persone offese, la notificazione possa avvenire attraverso pubblici annunzi (una disciplina analoga a quella prevista dal c.p.c. in materia di pubblici proclami).

Per quanto riguarda la parte civile: la notificazione deve avvenire necessariamente presso il difensore, essendo quest’ultimo suo rappresentante processuale necessario.

Infine riguardo al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata: bisogna distinguere due ipotesi.

Per la notificazione della prima citazione: si applica la disciplina prevista per la prima notificazione all’imputato non detenuto.

Per la notificazione degli altri atti: se i soggetti qui considerati si sono costituiti in giudizio, la notificazione avverrĂ  presso i loro difensori; in caso contrario la notificazione avverrĂ  mediante deposito degli atti presso la cancelleria.

 

Il domicilio dichiarato o eletto

La dichiarazione di domicilio deve essere nettamente distinta dall’elezione di domicilio.

La dichiarazione di domicili: è una dichiarazione di scienza, con cui un soggetto va a indicare la propria residenza o il proprio domicilio, presso i quali vuole ricevere le notificazioni.

L’elezione di domicilio: è una dichiarazione di volontà con cui un soggetto va a scegliere un luogo e una persona presso cui devono essere effettuate le notificazioni che lo riguardano (solitamente il domicilio del suo avvocato).

Sia la dichiarazione sia l’elezione di domicilio, ai sensi dell’articolo 162 del c.p.p., debbono avvenire mediante una dichiarazione espressa che deve essere: raccolta a verbale, spedita mediante telegramma ovvero mediante raccomanda e contenente la sottoscrizione autentica del notaio, del difensore o di persona autorizzata.

Il soggetto interessato può modificare la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero surrogare l’una all’altra (cioè sostituire l’elezione di domicilio con dichiarazione e viceversa) a patto che segua le formalità prescritte dall’articolo 162 del c.p.p. e che informi l’autorità procedente.

Una deroga alla disciplina qui riassunta è prevista per i procedimenti davanti alla Corte di Cassazione: in questo caso le parti si considerano domiciliate presso i rispettivi difensori, presso il cui domicilio verranno effettuate le notificazioni (salvo che sia stato nominato un difensore d’ufficio, in tal caso si avrà una doppia notificazione: una alla parte l’altra al difensore d’ufficio).