Chiude il settore dei mezzi di ricerca della prova la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni (artt. 266-271).

L’art. 266 definisce anzitutto i limiti oggettivi entro i quali soltanto deve ritenersi ammissibile l’intercettazione di conversazioni, compresi i colloqui tra presenti, ovvero di comunicazioni di qualsiasi specie.

Per effetto dell’art. 266-bis deve ritenersi sempre consentita anche l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo ai sistemi informatici e telematici tutte le volte in cui si proceda per uno dei reati previsti dall’art. 266, nonché per i reati commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche.

Di regola l’intercettazione può essere disposta dal pm solo a seguito dell’autorizzazione del gip, che vi provvederà in presenza di gravi indizi di reato e quando l’intercettazione stessa risulti assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nei casi di urgenza si ammette che l’iniziativa di disporre l’intercettazione possa venire direttamente assunta dal pm con decreto motivato da convalidarsi entro 48 ore dal medesimo giudice con proprio decreto; nel caso di mancata convalida l’intercettazione non potrà essere proseguita e i risultati eventualmente già ottenuti non potranno essere utilizzati.

Il decreto del pm deve stabilire i modi e la durata delle operazioni, che non potranno prolungarsi oltre i 15 giorni (art. 267 comma 3), prorogabili dal giudice con decreto motivato per altri 15. Le operazioni devono essere eseguite personalmente dal pm o tramite ufficiale di polizia giudiziaria.

Disciplina particolare vale con riferimento alle indagini relative ai delitti di criminalità organizzata ovvero al delitto di minaccia col mezzo del telefono, nonché i delitti ex art.

270-ter c.p. e art. 407 comma 2 lett. a n. 4. In queste ipotesi, quando l’intercettazione risulti necessaria per lo svolgimento delle indagini, può venire autorizzata dal giudice anche solo in presenza di sufficienti indizi di reato. La durata delle operazioni non può di regola superare i 40 giorni, prorogabili dal giudice per altri 20. Sempre con riferimento a questi reati, l’intercettazione cd ambientale può venire autorizzata e disposta anche nei luoghi di domicilio per quando non vi è motivo di ritenere che in questi luoghi si stia svolgendo attività criminale.

È previsto che il pm annoti in apposito registro tutti i decreti che abbiano disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni, nonché i tempi di inizio e di conclusione delle operazioni. Si prevede che le stesse vengano compiute esclusivamente con i mezzi installati nella procura della Repubblica presso il tribunale, salvo consentirne subito dopo che lo stesso pm possa autorizzare con decreto motivato l’uso degli impianti di pubblico servizio, ovvero quelli in dotazione alla polizia giudiziaria, qualora sussistano eccezionali ragioni di urgenza.

Nel verbale occorre trascrivere il contenuto delle comunicazioni che si intercettano e registrano. I verbali vanno depositati in segreteria entro 5 giorni dalla conclusione definitiva delle operazioni. Dopo il deposito è prevista la facoltà dei difensori, previamente avvisati, di prendere conoscenza delle registrazioni depositate entro il termine fissato dal pm ed eventualmente prorogato dal giudice.

Per questa via la legge stabilisce le premesse per il realizzarsi del contraddittorio tra pm e difensori, momento incidentale diretto alla cernita e alla selezione del materiale. Un procedimento che dovrebbe svolgersi entro la chiusura delle indagini preliminari nell’ambito di una apposita udienza camerale.

Scaduto il termine per i difensori per poter prendere conoscenza degli atti e delle registrazioni depositati, il gip disporrà dietro richiesta delle parti l’acquisizione delle conversazioni e delle comunicazioni indicate dalle parti stesse che non appaiano manifestamente irrilevanti, provvedendo quindi anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni di cui sia vietata l’utilizzazione.

Infine il gip provvederà per la trascrizione integrale delle registrazioni destinate ad essere acquisite, nel rispetto delle forme e delle garanzie previste per le perizie, salvo in ogni caso ai difensori la facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e di trasporre le registrazioni medesime su nastro: dopo di che le trascrizioni così ottenute saranno inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431. Quando la relativa documentazione non sia necessaria per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione al giudice, che provvederà in camera di consiglio e, qualora la distruzione sia disposta, curerà che venga eseguita sotto il proprio controllo.

Per quel che riguarda l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli rispetto ai quali siano state autorizzate, viene consentita dall’art. 270 solo quando le medesime siano indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Non possono essere utilizzati i risultati di intercettazioni eseguite contra legem. Da ricordare anche il principio sancito all’art. 68 comma 3 Cost. che prevede la necessità di autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma.

Il divieto di utilizzazione è esteso anche a tutte le intercettazioni riguardanti le comunicazioni delle persone indicate dall’art. 200 comma 1, quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che tali persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati (la tutela non è prevista per il segreto d’ufficio ma solo per quello professionale). Le registrazioni e i verbali delle intercettazioni inutilizzabili devono venire distrutti per ordine del giudice in ogni stato e grado del processo, salvo che essi non costituiscano corpo del reato.

Caso particolare è quello di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni cui abbiano preso parte membri del Parlamento e che siano stare regolarmente intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terze persone. In simili ipotesi di intercettazioni cd indirette, è corretto ritenere che se l’autorità giudiziaria reputi irrilevanti i verbali e le registrazioni così ottenuti, queste debbano essere immediatamente distrutte; se invece le ritenga necessarie la medesima autorità dovrà richiedere una apposita autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare.

La disciplina delle intercettazioni preventive di comunicazioni o conversazioni trova la sua disciplina nell’art. 226 disp. att., che la consente su iniziativa del Ministero dell’interno o di un’autorità da lui delegata, e a seguito dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica, quando le medesime risultino necessarie per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione dei delitti indicati nell’art. 407 comma 2 lett. a n. 4 e dell’art. 51 comma 3-bis.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento