Utenze intercettabili

In base ai requisiti previsti dal codice, sono intercettabili:

  • le utenze riferibili agli indagati;
  • le utenze riferibili ai testimoni;
  • le utenze riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni.

Presso l’ufficio del pubblico ministero viene tenuto un registro riservato nel quale sono annotati in ordine cronologico i decreti che regolano le intercettazioni ed i provvedimenti del giudice che autorizzano, convalidano o prorogano le stesse (art. 267 co. 5).

Registrazione

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni viene redatto un verbale (art. 268 co. 1). La polizia giudiziaria provvede a trascrivere il contenuto delle intercettazioni, anche sommariamente (cosiddetti brogliacci di ascolto) (co. 2). La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 268: dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, infatti, il difensore dell’indagato ha diritto di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di quelle conversazioni o comunicazioni intercettate che sono state utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare.

La registrazione delle intercettazioni ed i verbali sommari sono trasmessi immediatamente al pubblico ministero e devono essere depositati in segreteria (co. 4). Il giudice, tuttavia, può autorizzare che il deposito sia ritardato, se ne può derivare un grave pregiudizio per le indagini (pericolo di inquinamento delle prove) (co. 5).

Udienza di stralcio

Una volta effettuato il deposito, deve essere dato avviso ai difensori, che possono ascoltare le registrazioni ed esaminare gli atti. Spetta alle parti indicare le conversazioni da acquisire. In questa fase il giudice ha un limitato potere di filtro (art. 268 co. 6):

  • deve stralciare le registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione;
  • deve disporre l’acquisizione delle registrazioni indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti .

A questo punto il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni con le garanzie previste per la perizia (co. 7).

I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione (art. 269 co. 1). La persona interessata può chiedere al giudice, a tutela della propria riservatezza, la distruzione della registrazione che la riguarda. Il giudice accoglie la richiesta se la documentazione non è necessaria per il procedimento (co. 2).

Divieti di utilizzazione

Il codice dispone che le intercettazioni siano inutilizzabili qualora siano compiute (art. 271 co. 1):

  • fuori dei casi consentiti;
  • senza osservare i presupposti e le forme del provvedimento di autorizzazione;
  • senza redigere il verbale delle operazioni;
  • al di fuori degli impianti istallati nella procura della Repubblica senza motivare le ragioni di urgenza.

La documentazione delle intercettazioni inutilizzabili è distrutta su ordine del giudice, salvo che le stesse costituiscano corpo del reato (co. 4).

Di regola i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (art. 270 co. 1).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento