I preliminari

L’attuale disciplina dell’interrogatorio, contenuta negli articoli 64 e ss. del c.p.p. non prevede una netta distinzione fra preliminari dell’interrogatorio e merito dell’interrogatorio (distinzione che era, invece, contenuta nel Codice Rocco). Ciò nonostante, per semplicità, è possibile distinguere due fasi.

I preliminari dell’interrogatorio assumono particolare rilevanza quando l’interrogatorio rappresenta il primo atto del procedimento. Nella fase preliminare vengono compiuti, secondo un ordine prestabilito, determinati atti.

E’ possibile distinguere dunque diverse sotto-fasi.

Gli atti preliminari ai sensi dell’articolo 66 comma 1 del c.p.p., prevedono un invito rivolto al pervenuto (cioè colui che è soggetto all’interrogatorio) dall’autorità procedente: “a dichiarare le proprie generalità e quant’altro possa valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze a cui si espone se si rifiuta di fornire le proprie generalità ovvero le fornisce false”.

La verifica dell’identità anagrafica dell’imputato non è necessaria ai fini del procedimento. E’ sufficiente, infatti, che la persona contro cui si procede sia individuata nel capo d’imputazione, attraverso una verifica dell’identità fisica che può avvenire attraverso le impronte digitali, il test del DNA, una descrizione fatta da un testimone del processo ecc.. Questa distinzione fra identità fisica e identità anagrafica, ci permette di distinguere due tipologie di errori che possono essere commessi durante il procedimento:

Se nonostante l’identificazione fisica vi è un errore nell’identificazione anagrafica, con conseguente attribuzione all’imputato/sospettato di errate generalità, l’errore verrà rettificato d’ufficio dal giudice competenze ex articolo 130 del c.p.p.

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’errore cade sull’identità fisica (con conseguente apertura del procedimento nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello individuato dall’imputazione). In questo caso l’imputato verrà estromesso dal processo, con successiva archiviazione dello stesso da parte del P.M.

Una volta che il pervenuto ha fornito le proprie generalità, esso potrà nominare un difensore di fiducia. In caso contrario, l’autorità procedente nominerà un difensore d’ufficio per assicurare il rispetto dell’articolo 24 della Costituzione.

Dopo aver nominato il difensore, il pervenuto è invitato a indicare il domicilio(o un altro luogo) presso il quale verranno notificati gli atti che lo riguardano. In alternativa può eleggere il domicilio legale presso il suo difensore.

Oltre alle generalità ristrette, di cui al punto a, il pervenuto viene invitato a fornire informazioni ulteriori(come l’esistenza di un soprannome, la disponibilità patrimoniale, l’esistenza di precedenti condanne penali, l’esercizio in passato di servizi pubblici ecc.).

Rispetto a queste ulteriori informazioni, la dottrina si è domandata se al pervenuto debba essere riconosciuto il diritto a non rispondere a queste domande ovvero a dare risposte false (esercitando il diritto al mendacio di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente).

La dottrina maggioritaria (nonostante l’ammonizione contenuta nell’articolo 66 che ricorda “le conseguente a cui si espone il pervenuto se si rifiuta di risponde o se fornisce informazioni false”), ritiene che la possibilità di tacere o di mentire deve sicuramente essere garantita per tutte le ulteriori informazioni richieste al pervenuto (dal momento che essere risultano connesse con la finalità difensiva, garantita dall’articolo 24 della Costituzione) mentre sarebbe assurdo riconoscere tale facoltà per le generalità ristrette (il nome e il cognome).

Per questo motivo la dottrina ritiene che la richiesta di ulteriori informazioni debba collocarsi nella fase immediatamente precedente all’avvertimento della facoltà di non rispondere (quindi la sua collocazione al punto d).

L’avvertimento della facoltà di non rispondere, le conseguenze dell’omesso o insufficiente avvertimento della facoltà di non rispondere e l’avvertimento circa I possibili obblighi testimoniale sul fatto altrui

L’avvertimento, rivolto all’indagato, che “le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate contro di lui, che ha facoltà di non rispondere alle domande che gli verranno poste e che, a prescindere dal suo silenzio, il procedimento seguirà il suo corso” (articolo 64 comma 3 del c.p.p.). Questo avvertimento conclude la fase preliminare dell’interrogatorio; da quel momento inizia la fase di merito.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questo avvertimento: non esiste una formula precisa che deve essere usata per avvertire l’indagato del suo diritto a non prendere parte attivamente all’interrogatorio. Per questo, la disciplina dell’avvertimento e della sua eventuale omissione, sono stati oggetto di diverse interpretazioni da parte della dottrina, della giurisprudenza, del legislatore e hanno avuto una peculiare evoluzione nella prassi.

La dottrina maggioritaria: ritiene che sia necessario verificare caso per caso se le formule utilizzate siano idonee allo scopo. L’omesso avviso della facoltà di non rispondere, andando a incidere sul diritto dell’indagato a intervenire coscientemente all’interrogatorio, viene considerata una causa di nullità dell’interrogatorio stesso.

La prassi, tuttavia, si è mossa in senso contrario: prima degli interrogatori viene spesso fatto firmare un “pezzo di carta” recante la dicitura “intendo rispondere”. Questa tendenza appare assolutamente in contrasto con la funzione dell’avvertimento, il cui scopo è quello di rendere realmente edotto l’indagato del suo diritto a non rispondere alle domande che gli vengono poste.

Per quanto riguarda la giurisprudenza: essa ha più volte ribadito che l’avviso della facoltà di non rispondere non condiziona l’intervento dell’indagato. Da questa premessa la Corte di Cassazione ha concluso che l’omissione dell’avvertimento della facoltà di non rispondere configura un’ipotesi di irregolarità e non di nullità (ciò secondo la giurisprudenza trova conferma nel fatto che né l’articolo 64 comma 3 né l’articolo 178 del c.p.p., disciplinante le cause generali di nullità, prevedono la nullità in caso di omesso avvertimento). Questa interpretazione deve tuttavia essere criticata, essendo in contrasto con le finalità dell’avvertimento più volte esposte.

Il legislatore, per tentare di arginare la pericolosa deriva presa dalla giurisprudenza e dalla prassi, con la legge 63/2001 (adottata per dare attuazione al principio del giusto processo) ha stabilito che gli interrogatori assunti in violazione dell’articolo 63 comma 3 del c.p.p. (quindi in assenza di avvertimento o in presenza di un avvertimento inidoneo a rendere edotto l’indagato della sua facoltà di non rispondere) rendono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla parte interrogata.

La dottrina ha accolto con favore questa disposizione normativa, criticandola tuttavia nella parte in cui non limita l’inutilizzabilità alle dichiarazioni in malam partem (in altre parole la dottrina ritiene eccessivamente dannoso per l’indagato e irragionevole, che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni sia estesa anche a quelle favorevoli all’interrogato).

Una volta che l’indagato è stato avvertito del suo diritto a non rispondere, egli potrà (si tratta di una facoltà e non di un obbligo) dichiarare immediatamente che non ha alcuna intenzione di collaborare con l’autorità che procede all’interrogatorio, spiegando i relativi motivi. In questo caso tale scelta verrà utilizzata quale elemento di prova.

L’avvertimento, rivolto all’indagato ex articolo 64 comma 3 , che le eventuali risposte concernenti la responsabilità di altri, potrebbe comportare l’obbligo di assumere la veste di testimone rispetto a questi fatti di cui egli va a parlare. In altre parole se l’imputato, nel corso dell’interrogatorio, fornisce delle informazioni riguardanti una condotta criminosa altrui, automaticamente assumerà la veste di testimone assistito (si parla di dichiarazioni etero- accusatorie). Affinché sorgano gli obblighi testimoniali, tuttavia, è necessario che i fatti narrati dall’imputato si riferiscano ad una persona ben definita.

Questa trasformazione nel ruolo dell’imputato (da imputato a testimone), ha degli effetti importanti: da imputato, infatti, egli può sempre avvalersi del diritto all’autodifesa (comprendente il diritto a mentire); da testimone, invece, ha l’obbligo di rispondere secondo verità (salvo ipotesi particolari previste all’articolo 197 bis comma 4 e 198 comma 2 del c.p.p.).

Nel corso della sua testimonianza, all’imputato divenuto testimone potranno essere rivolte domande solamente su fatti connessi con la condotta criminosa altrui da lui indicata nel corso dell’interrogatorio (non è possibile, invece, che gli siano poste domande su fatti nuovi non attinenti).

Il meccanismo della trasformazione dell’indagato in testimone, descritto nelle righe precedenti, non si produce quando la dichiarazione resa nel corso dell’interrogatorio riguarda condotte criminose compiute da altri soggetti nel medesimo reato o in procedimenti connessi (in tal caso si è preferito garantire il diritto all’autodifesa, compreso il diritto a mentire, dell’indagato).

Se all’indagato non viene rivolto l’avvertimento qui analizzato, ciò avrà una duplice conseguenza. Da un lato le dichiarazioni rese dall’indagato non avranno alcun effetto nei confronti del soggetto a cui si riferiscono (l’autore della condotta criminosa). Dall’altro: l’indagato non avrà l’obbligo di assumere la veste di testimone.