Il legislatore ha irrigidito la documentazione dell’interrogatorio, svoltosi fuori udienza, di chi sia in stato di detenzione. L’art. 141-bis suscita però alcune difficoltà sia sul piano interpretativo che sul piano sistematico.

Tre sono le condizioni perché scatti la disciplina speciale. Anzitutto il riferimento all’interrogatorio include varie ipotesi: sia l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, meno di frequente, dell’imputato, sia quello dell’imputato in un procedimento per reato connesso o collegato a quello per cui si procede ex art. 371 comma 2 lett. b. Stante il limite semantico, la norma non vale per le dichiarazioni introdotte a diverso titolo.

La seconda condizione è che l’interrogato deve essere a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. La formula legislativa prescinde dallo status rivestito nel procedimento rispetto al quale si assume l’interrogatorio, operando anche nei confronti di chi sia sottoposto a custodia cautelare per un altro procedimento o stia espiando una pena detentiva per un altro reato.

La norma non vale per gli interrogatori assunti nel contesto spaziale temporale dell’udienza. Se sussistono i presupposti, nasce il vincolo a disporre la riproduzione fonografica o audiovisiva integrale, laddove l’aggettivo significa per intero e senza interruzioni. Al giudice o al pm è dato provvedere tramite, rispettivamente, la nomina di un perito o di un consulente tecnico nell’intento di rendere effettuabile la riproduzione anche quando siano indisponibili gli appositi strumenti o il personale tecnico idoneo.

La trascrizione non è obbligatoria, ma avviene solo su richiesta di parte. Il contenzioso giudiziario si è sviluppato attorno alla previsione di inutilizzabilità per la mancata documentazione integrale, poiché l’attività diretta a documentare l’atto funge qui da condizione di validità del relativo contenuto. Per il suo indubbio carattere oggettivo ed assoluto, l’inutilizzabilità prevista dall’art. 142-bis copre ogni impiego dell’interrogatorio: non solo in sede dibattimentale, ma anche nei riti alternativi.

 

 

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