L’interrogatorio, essendo preordinato all’esercizio del diritto di autodifesa costituzionalmente garantito dell’indagato, è un momento fondamentale del procedimento penale. Occorre quindi prendere in considerazione due disposizioni fondamentali:

  • art. 64, che sancisce le regole generali per l’interrogatorio:
    • il libero intervento nell’interrogatorio (co. 1);
    • il divieto di influenza sulla libera autodeterminazione (co. 2);
    • obbligatorietà di una serie di avvisi (co. 3). Il pubblico ministero, in particolare, ha il dovere di avvisare il sottoposto alle indagini che:
      • le sue dichiarazione potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
      • ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda;
      • qualora renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà a riguardo l’ufficio di testimone.

L’obbligatorietà di questi avvisi è tale che la loro inosservanza comporta l’impossibilità di utilizzare le dichiarazioni rese.

  • art. 65, che prende in considerazione l’interrogatorio nel suo merito, stabilendo che in capo al pubblico ministero grava l’obbligo di:
    • rendere noti all’imputato, in forma chiara e precisa, il fatto che gli è attribuito, gli elementi di prova esistenti contro di lui e le fonti di prova, a patto che questo non rechi pregiudizio alle indagini (co. 1).
    • invitare l’imputato a rispondere alle sue domande, caso questo in cui può accadere che (co. 2):
      • l’indagato si avvalga della facoltà di non rispondere, cosa di cui deve essere fatta menzione nel verbale;
      • l’indagato decide di rispondere, caso in cui saremo di fronte ad una confessione, con riguardo alla quale non esiste l’obbligo di dire la verità.

Fermo restando il fatto che dire il falso rischia di divenire controproducente, l’indagato ha la possibilità di mentire, senza per questo incorrere in alcun reato. Tale possibilità, tuttavia, incontra due limiti, che si richiamano al divieto di sviamento della giustizia:

  • non può simulare un reato, ossia affermare falsamente l’esistenza di un reato;
  • non può calunniare un’altra persona.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento