Informazioni assunte dal possibile testimone

Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362). Si ritiene che per individuare la fonte di informazione del pubblico ministero in questa circostanza l’espressione possibile testimone sia maggiormente corretta di quella di persona informata : il riferimento esplicito dell’art. 362 all’incompatibilità a testimoniare di cui all’art. 197, ci fa comprendere che il soggetto in questione è sì una persona informata, ma non in qualità di indagato. Questo, in altre parole, è un testimone in potenza, motivo per cui la seconda parte dell’art. 362 gli riconosce per intero tutti i diritti e gli obblighi riconosciuti in capo al testimone, ivi compresa la garanzia contro l’autoincriminazione (artt. 197-203). Alle persone già sentite dal difensore, peraltro, non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

Le sommarie informazioni così raccolte, chiaramente, debbono essere documentate in un verbale e, salvo casi eccezionali di irripetibilità, non potranno essere utilizzate in dibattimento.

Interrogatorio dell’indagato (invito a presentarsi)

Il pubblico ministero, se deve procedere ad un atto garantito (interrogatorio, ispezione o confronto) cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi (art. 375 co. 1) con un atto contenente (co. 2 e 3):

  • le generalità o le altre indicazioni personali che valgono ad identificare la persona sottoposta alle indagini;
  • il giorno, l’ora e il luogo della presentazione;
  • il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
  • l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione;
  • (in caso di invito a presentarsi all’interrogatorio) la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini sino a quel momento compiute;
  • l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova (eventuale);
  • l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato (eventuale).

Accanto all’invito a presentarsi recapitato all’indagato deve essere dato avviso al difensore ai sensi dell’art. 364 co. 3.

Occorre tuttavia fare una distinzione di disciplina a seconda che destinatario dell’interrogatorio sia:

  • l’indagato libero: in questo caso l’interrogatorio può anche essere delegato dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria (art. 370 co. 1), ma se è svolto dal pubblico ministero può anche essere condotto senza la presenza del difensore, altrimenti obbligatoria;
  • l’indagato arrestato (o fermato o in stato di custodia cautelare): questo genere di interrogatorio può essere condotto unicamente dal pubblico ministero e deve essere documentato integralmente.
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