Prima che inizi l’esame incrociato (art. 497 co. 2):

  • il giudice avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e lo informa della conseguente responsabilità penale;
  • il testimone legge la formula con la quale si impegna a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a (sua) conoscenza e viene invitato a fornire i suoi dati.

 Il codice contiene una puntuale regolamentazione del procedimento che deve essere seguito quando appare che il testimone violi l’obbligo di rispondere secondo verità. In particolare, comunque, soltanto il giudice può rivolgergli l’ammonimento a rispettare l’obbligo di dire il vero (art. 207):

  • se il testimone rifiuta di deporre fuori dai casi previsti dalla legge, il giudice provvede ad avvertirlo sull’obbligo di deporre secondo verità. Se il testimone persiste nel rifiuto, il giudice dispone l’immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (art. 207 co. 1);
  • se il testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il giudice gli rinnova l’avvertimento dell’obbligo di dire il vero (co. 1);

Ai sensi dell’art. 207 co. 2, con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha presentato il suo ufficio , il giudice, se ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Lascia un commento