Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 e quelle collegate a norma dell’art. 371 co. 2 lett. b sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’art. 210 co. 2, 3, 4 e 6 (art. 363). Da qui le medesime regole viste per l’interrogatorio in fase dibattimentale degli imputati connessi o collegati, sulla base delle quali:

  • l’imputato connesso o collegato ha l’obbligo di presentarsi e viene avvisato del fatto che la pubblica accusa può avvalersi dell’accompagnamento coattivo (art. 210 co. 2);
  • il pubblico ministero ha l’obbligo di preavvisare il difensore del soggetto in questione del compimento dell’interrogatorio (co. 3);
  • l’imputato concorrente ai sensi dell’art. 12 lett. a gode dei medesimi diritti dell’imputato nel procedimento principale, eccezion fatta per l’obbligo di presentarsi (co. 4);
  • l’imputato collegato assume l’ufficio di testimone assistito, che lo grava dell’obbligo di rispondere secondo verità con riferimento alla responsabilità altrui, fermo restando il riconoscimento del privilegio contro l’autoincriminazione e il diritto a non rispondere con riferimento al fatto proprio (co. 6).
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