Con il termine riscontro si fa riferimento al controllo di attendibilità di una dichiarazione. Tale controllo, ricorrente in ambito penalistico, consiste nel valutare se i fatti affermati dal dichiarante siano confermati dagli altri elementi raccolti.

L’obbligo del riscontro viene posto dal codice in modo espresso come condizione per valutare le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, dall’imputato di un procedimento connesso o collegato e dal testimone assistito: ai sensi dell’art. 192 co. 3, infatti, le dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità , disposizione questa da cui si ricava che le dichiarazioni degli imputati connessi o collegati possono essere valutate come prova soltanto se vi sono riscontri. La ratio di tale regime giuridico sta nel fatto che il coimputato ha un forte interesse a mentire, se del caso accusando altre persone, per ottenere un qualche vantaggio o, quanto meno, un minore svantaggio. Occorre comunque sottolineare che il codice, ponendo il riscontro come condizione per l’impiego delle dichiarazioni del coimputato, non elimina il libero convincimento del giudice: una volta che il riscontro abbia avuto esito positivo, infatti, il giudice deve verificare se la dichiarazione può essere utile per ricostruire il fatto storico in un determinato modo.

Dato che il codice impone di valutare anche altri elementi di prova , il riscontro appare particolarmente accurato. Tali altri elementi, comunque, non devono necessariamente permettere di provare da soli il fatto affermato dal dichiarante, essendo sufficiente che riescano a dimostrare l’attendibilità del dichiarante su quel determinato punto (non in toto).

Il riscontro della dichiarazione del coimputato, comunque, deve essere di due tipi:

  • intrinseco, ossia attinente alla credibilità del dichiarante. Tale riscontro, non previsto dal codice, è stato dedotto dalla giurisprudenza, secondo la quale, se viene imposto il più (riscontro esterno), deve essere fatto anche il meno (riscontro interno);
  • estrinseco, ossia attinente ad altri elementi probatori concreti, indipendenti da quelli riscontrati (cosiddetta altruità delle dichiarazioni) e a loro volta riscontrati in modo frazionato.
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