Il sistema distingue nettamente tra l’esame dell’imputato dall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e dello stesso imputato: il primo è collocato tra i mezzi di prova, il secondo è disciplinato dagli artt. 64 e 65 nonché da altre disposizioni tutte riferite a contesti diversi dall’udienza dibattimentale.

Nella fase delle indagini preliminari, il pm procede all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, dell’arrestato o del fermato e anche di chi si trova a piede libero mediante invito a presentarsi, ma se la persona non vi ottempera, l’accompagnamento coattivo è disponibile solo a seguito di autorizzazione del giudice. Il titolare delle indagini è libero di scegliere il momento in cui assumere l’atto, salvo che si tratti di una persona sottoposta a custodia cautelare: in tal caso l’interrogatorio del giudice deve precedere quello del pm. Il titolare dell’accusa può anche non procedervi nel corso delle indagini preliminari, ma ove il pm non intenda formulare richiesta di archiviazione, è chiamato a notificare, prima della scadenza del termine delle indagini, un avviso di conclusione delle medesime all’indagato e al suo difensore. Tale avviso contiene l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro 20 giorni di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

Una volta esercitata l’azione penale, l’imputato è libero di sottoporsi ad interrogatorio in sede di udienza preliminare, così come nel giudizio abbreviato. All’interrogatorio condotto dal pm si suole attribuire un prevalente carattere investigativo, mentre a quello condotto dal giudice si ricollega un prevalente significato di controllo e garanzia.

L’interrogatorio è disciplinato in modo da assicurarne la natura di strumento di difesa. Quanto all’assistenza tecnica, il difensore ha diritto di essere informato del compimento dell’atto così da potervi presenziare: talora la sua presenza diviene condizione di validità perché la legge impone di intervenire all’interrogatorio o perché lo stesso è funzionalmente inserito in un determinato contesto come l’udienza di convalida o l’udienza preliminare. Quanto alla difesa personale, gli artt. 64 e 65 modellano l’interrogatorio in maniera idonea a garantire una partecipazione libera e cosciente da parte del soggetto. L’art. 64 comma 2 esplicita il principio per cui nel corso dell’interrogatorio non possono essere impiegati metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacità mnemoniche o valutative.

Prima che inizi l’interrogatorio vero e proprio l’organo procedente ha l’obbligo di dare un triplice avvertimento alla persona interrogata:

a) il soggetto deve essere edotto che le dichiarazioni che userà potranno essere utilizzate nei suoi confronti;

b) deve essere avvertito che gli compete la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma che in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità altrui assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone.

Al fine di dare effettività a tali prescrizioni, alla loro omissione è ricollegata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese, tanto nei confronti dell’interrogato quanto nei confronti di terzi.

Dall’esercizio del diritto a non rispondere, l’organo procedente non può ricavare alcuna conseguenza.

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