La questione risolta dal processo, ossia l’esistenza o meno della responsabilità penale dell’imputato in relazione ad un fatto di reato, è pregiudizievole rispetto alla questione dell’esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal reato stesso. Il giudice civile (o amministrativo) può condannare il colpevole al risarcimento se risulta accertata la responsabilità penale dell’imputato. Si tratta tuttavia di vedere se tale accertamento spetti in esclusiva o meno al giudice penale.

 Sui rapporti tra processo penale e processi civili o amministrativi che abbiano ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal reato sono possibile tre soluzioni:

  • completa separazione tra le giurisdizioni, con la conseguenza che il giudicato penale di assoluzione o di condanna non esplica alcun effetto (preclusivo o vincolante) nei confronti dei processi civili o amministrativi. Tale soluzione viene prevalentemente accolta dai sistemi processuali accusatori, i quali, avendo interesse a che il processo penale si concentri sul problema dell’accertamento della reità senza essere condizionato dalle conseguenze civilistiche derivanti dalla decisione, rischiano di abbandonare il danneggiato di fronte alle problematiche del processo civile;
  • completa unità tra le giurisdizioni, con la conseguenza che il giudicato penale di assoluzione o di condanna ha un effetto vincolante sul potere di accertamento spettante al giudice civile o amministrativo. Tale soluzione viene prevalentemente accolta dai sistemi processuali inquisitori, i quali, ricercando un’unica verità di Stato , ritengono che soltanto il giudice penale abbia la capacità di accertarla;
  • sistema misto, con la conseguenza che il giudicato penale di assoluzione o di condanna ha un’efficacia parziale, limitata a specifici oggetti accertati dal giudice penale.

Tale soluzione, evidentemente preferibile, viene accolta dal codice del 1988, il quale:

  • da un lato prevede come regola la separazione delle giurisdizioni;
  • da un altro lato prevede casi eccezionali nei quali il giudicato penale ha efficacia su determinati oggetti accertati o contro determinati soggetti. Dal momento che il danneggiato dal reato in alcuni casi può subire l’efficacia del giudicato penale in relazione alla sua azione risarcitoria, quindi, il codice gli permette di esercitare il suo diritto di difesa già nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile.

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