Il giudicato prodotto da una condanna irreversibile, come detto, comporta l’immodificabilità dell’accertamento della responsabilità dell’imputato. Su questo punto, quindi, il giudicato penale ha un effetto vincolante in relazione all’imputato medesimo. Soltanto se sopravvengono nuove prove, tali da dimostrare che il condannato doveva essere prosciolto, può iniziare un processo di revisione.
Occorre adesso considerare altri eventuali processi penali che possano instaurarsi a carico sia del medesimo sia di altri imputati. In entrambi i casi la sentenza penale non ha alcun effetto vincolante, elemento questo che merita di essere approfondito:
- in un processo contro altri imputati il giudice può accertare nuovamente il medesimo fatto storico e può ritenere che esso sia stato commesso con diverse modalità o, perfino, che non sia esistito: mancando il requisito del medesimo fatto, infatti, non si produce un effetto preclusivo;
- in un processo penale contro il medesimo imputato ma per un altro fatto, il giudice può valutare diversamente le prove già considerate nella sentenza irrevocabile sul fatto accertato: anche in questo caso non vi è alcun effetto preclusivo perché si sta accertando un fatto storico diverso, seppur commesso dal medesimo imputato.
Risulta quindi evidente che la sentenza penale irrevocabile, nei confronti di altri processi penali, non ha alcun effetto vincolante: tale sentenza, infatti, ha accertato definitivamente l’esistenza di un fatto storico non in senso oggettivo quanto piuttosto in senso soggettivo. Un altro giudice, quindi, è libero di valutare se quel fatto storico sia esistito o meno e se si sia svolto con diverse modalità, perché si tratta di decidere se è attribuibile ad un altro imputato. Al massimo, qualora si verifichi conflitto teorico tra giudicati, resta la possibilità di esperire il rimedio eccezionale della revisione.
La sentenza irrevocabile, in sintesi, ha soltanto un’efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato per quel medesimo fatto: non può esservi un nuovo processo penale (art. 649) e se dovesse essere pronunciata erroneamente un’ulteriore sentenza irrevocabile, in sede esecutiva si deve porre un rimedio.