Il codice del 1988, mentre non prevede un’unica norma sull’efficacia del giudicato penale nei processi civili e amministrativi, contiene una disposizione generale secondo cui l’azione civile per il risarcimento del danno derivante dal reato può essere proposta davanti al giudice civile (art. 75) e sfugge all’efficacia del giudicato (art. 652). Questo dimostra che il codice accoglie la soluzione della separazione delle giurisdizioni come regola, alla quale pone singole eccezioni.

 La normativa presenta i seguenti caratteri fondamentali:

  • azione risarcitoria esercitata tempestivamente davanti al giudice civile: il danneggiato può esercitare l’azione risarcitoria in sede civile senza subire l’efficacia del giudicato penale di assoluzione solo se si rivolge al giudice in modo tempestivo , ossia prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado. Il processo civile può iniziare e proseguire liberamente anche quando la parte civile è stata estromessa dal processo penale o vi sono situazioni analoghe all’estromissione;
  • azione risarcitoria esercitata tardivamente davanti al giudice civile: al contrario, se l’azione risarcitoria inizia tardivamente, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile e subisce l’efficacia del giudicato penale;
  • azione risarcitoria non esercitata né in sede civile né in sede penale: anche in questo caso il danneggiato subisce gli effetti del giudicato penale.

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