A differenza di quanto avviene nel patteggiamento, la parte civile non è completamente estromessa né al momento della decisione sull’adozione del rito abbreviato né al momento delle conclusioni e della decisione, anche se allo stato attuale della normativa non gode di alcun diritto alla prova. Una volta che il giudice abbia accolto la richiesta:

  • la parte civile può non accettare il giudizio abbreviato (art. 441 co. 4), caso in cui, se il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione, tale provvedimento non ha efficacia di giudicato e la parte civile può esercitare l’azione risarcitoria davanti al giudice civile senza dover subire la sospensione del processo ex art. 75 co. 3;
  • la parte civile può accettare il giudizio abbreviato in modo espresso o implicito (art. 441 co. 2), caso in cui subisce la sospensione del processo civile fino alla sentenza penale irrevocabile e la conseguente efficacia del giudicato di assoluzione.

 Se il giudice procede ad integrazione probatoria di ufficio (art. 441 co. 5) o in seguito all’accoglimento della richiesta condizionata dell’imputato, il diritto alla prova contraria è riconosciuto esclusivamente in capo al pubblico ministero. De iure condito la parte civile può soltanto sollecitare i poteri esercitabili dal giudice ai sensi dell’art. 441 co. 5.

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