Grande rilievo nella costruzione del sistema di diritto sindacale ha avuto la dottrina e la giurisprudenza (c.d. Politica del diritto); in Italia il legislatore ordinario si è astenuto per lungo tempo dall’intervenire in materia di rapporti sindacali. Dopo l’abrogazione dell’ordinamento corporativo e l’emanazione della costituzione del 1948 il legislatore ordinario è intervenuto solo con la legge 300/1970 recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sono trascorsi ulteriori vent’anni per arrivare alla legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La giurisprudenza ha colmato molte lacune legislative (nozione di contratto collettivo di diritto comune, principio della giusta retribuzione, diritto di sciopero).

A partire dalla crisi petrolifera dei primi anni 70, si mise in moto un meccanismo che modificò profondamente il modo di produrre. E così, mentre prima lo Stato svolgeva un ruolo essenziale come centro regolatore dell’attività economica, oggi il ruolo dello Stato nazionale è sempre più limitato dalla liberalizzazione degli scambi e dei flussi finanziari (c.d. globalizzazione dell’economia) e dalla creazione di autorità sovrastatuali regionali (UE); mentre prima il cuore del processo produttivo era nell’industria manifatturiera, oggi il baricentro, nei paesi più sviluppati, va cercato nei servizi (c.d. terziarizzazione dell’economia); mentre prima l’attività manifatturiera era svolta prevalentemente in unità produttive di vaste dimensioni che occupavano grandi numeri di lavoratori dipendenti, oggi il propellente più dinamico è dato da imprese di minori dimensioni, in gran parte collegate in reti di scambio di servizi; mentre prima vi era una divisione netta tra i lavoratori occupati all’interno delle grandi imprese e quelli esterni alle stesse oggi il confine che separa l’impresa dal suo esterno diventa sempre più evanescente.

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