1° ragione: Norme ad implementazione progressiva. I sistemi di norme (soprattutto a livello di cos, trattati internazionali, “carte” di vario tipo sui diritt dell’uomo) contengono per lo più enunciazioni enfatiche volte ad affermare valori la cui realizzazione viene posta come obiettivo da perseguire. Quando gli ord pervengono a un grado di maturità culturale-economica sufficiente, i giudici qualificano come prescrittive queste enunciazioni, derivandone doveri per le P.A.Le norme sui diritti hanno un contenuto sufficientemente univoco ma sono “ad implementazione progressiva”: la loro effettività è rimessa in larga misura alle attività delle amm. zioni e alle pronuncie delle Corti giudiziarie.

2° ragione: La complessità. Le vicende amministrative sono sempre molto complesse, perchè sono molti gli interessi. quindi le norme anche se precise incontrano molte difficoltà nel comporre gli interessi in conflitto. La def delle vicende giuridic è rimessa quindi maggiormente rispetto ad altri settori del dir, alla decisione giudiziale.

3° ragione: Il contemperamento. E’ difficile determinare fino a che punto l’interesse pubblico giustifichi il sacrificio dell’interesse privato. Quindi la giurisprudenza ha elaborato principi (es. proporzionalità/ragionevolezza) che hanno valore normativo in quanto assunti come parametro dalle Corti.

4° ragione: Nuovi interessi. La legge, in virtù di nuovi interessi collettivi che si manifestano, deve esser colmata delle sue lacune. Prima che la legge consideri giuridic rilevanti nuovi interessi, interviene la funzione creativa del giudice. Es. la vicenda del diritt dell’ambiente: cor Lussemburgo, Corte Costituzionale nazionali, giudici hanno creato sistema ordinamentale, prima che la legge sancisse il tutto a livello normativo. Per cor Lussemburgo (1983) la tutela dell’ambiente è “uno degli scopi essenziali della comunità”, potendo consentire restrizioni ai principi della libertà del commercio e della concorrenza. Successivamente ha affermato nel 1986 che la tutela dell’ambiente è “esigenza imperativa”.La Cassa. italiana ha poi nel 1979 affermato l’esistenza di un “dir soggettivo alla salubrità dell’ambiente” in rapporto di diretta derivazione con il 32 cos.La Cor conti ha definito il bene ambientale come “beni e utilità economicamente apprezzabili a disposizione della collettività”La Corte Costituzionale italiana in particolare ha poi individuato il bene giuridico unitario: in pratica definire unitariamente il bene ambientali, comprensivo di ogni risorsa naturale e culturale (S. 210/1987).

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