Effetto sospensivo

L’esecuzione della sentenza, di regola, è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito dell’ultimo giudizio di impugnazione concretamente esperito (art. 588 co. 1). L’esecuzione della sentenza, quindi, è sempre differita, sia durante il decorso del termine per impugnare, sia durante lo svolgimento dell’impugnazione, sino al giudicato: ai sensi dell’art. 650 co. 1, infatti, le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili.

L’effetto sospensivo dell’impugnazione deriva dall’art. 27 co. 2 Cost., in base al quale l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva . L’effetto sospensivo, pertanto, si produce anche quando vi è una pluralità di sentenze di condanna ed è presentato ricorso per cassazione contro la condanna in secondo grado.

La regola dell’effetto sospensivo trova la sua eccezione per le impugnazioni contro i provvedenti in materia di libertà personale: tali impugnazioni, infatti, non hanno in alcun caso effetto sospensivo (art. 588 co. 2).

Effetto estensivo

In base all’art. 587 co. 1, nel caso di concorso di persone nel reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata su motivi esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi (co. 2), l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

L’effetto estensivo, in particolare, consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da un’impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato. Occorre tuttavia precisare che:

  • sono motivi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziali o processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (es. sussistenza del fatto);
  • sono motivi esclusivamente personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti (es. erronea dichiarazione di recidiva) oppure questioni processuali concernenti la posizione di un solo imputato.

Occorre peraltro distinguere tra:

  • l’effetto estensivo dell’impugnazione, che permette alla parte non impugnante di partecipare al giudizio di impugnazione promosso da altra parte con la quale abbia un interesse identico o collegato;
  • l’effetto estensivo della sentenza, il quale comporta che il giudice dell’impugnazione, nell’accogliere un motivo di carattere non personale, dispone la modifica o l’annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato nel medesimo procedimento, che non ha presentato impugnazione o che non ha partecipato al giudizio di impugnazione.

Effetto devolutivo

Per devoluzione si intende il trasferimento della cognizione ad un giudice funzionalmente diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per capire il concetto di effetto devolutivo, occorre soffermarsi sui concetti di:

  • capo della sentenza, costituito dalla decisione emessa in relazione alla singola imputazione. Nel processo penale la contestazione delle imputazioni avviene per capi di accusa , riferiti al fatto storico, a sua volta posto in relazione con la fattispecie incriminatrice. Tali capi di accusa sono normalmente numerati e accompagnati da lettere, in modo tale che il giudice di primo grado possa pronunciarsi in ordine a ciascuno di essi;
  • puntodella sentenza, costituito da una tematica di fatto o di diritto che deve essere trattata e risolta per giungere ad una decisione in merito ad una o più imputazioni (es. accertamento del fatto storico, qualificazione giuridica). Il giudice decide sulla base delle prove e degli indizi, pertanto, un unico punto della decisione può sorreggere capi di imputazione diversi. La parte che impugna deve enunciare a pena di inammissibilità, oltre al provvedimento impugnato, alla data del medesimo ed al giudice che lo ha emesso (art. 581):
    • i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’imputazione;
    • le richieste;
    • i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascuna richiesta.

I motivi che stanno alla base della richiesta di riforma o di annullamento individuano i capi e i punti della sentenza che vengono sottoposti al giudice dell’impugnazione. I motivi, in sintesi, svolgono il compito di definire l’ampiezza cognitiva del giudice di secondo grado. L’imputazione, peraltro, è:

  • interamente devolutiva quando la legge attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di conoscere tutta la materia decisa dal primo giudice;
  • limitatamente devolutiva quando la legge consente al giudice dell’impugnazione di conoscere soltanto quella parte della materia che è stata oggetto dei motivi proposti dalla parte impugnante.

L’impugnazione che concerne soltanto i capi civili della sentenza non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato (art. 573 co. 2). L’impugnazione per i soli interessi civili, comunque, è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale (co. 1).

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