I mezzi di impugnazione costituiscono il rimedio tipico attraverso cui provocare il controllo sulla validità e sulla giustizia delle sentenze. Sussiste una notevole differenza tra la species dei mezzi di impugnazione e il genus dell’impugnazione, ricomprendente genericamente qualsiasi mezzo di attacco diretto all’eliminazione di un atto giuridico.

I mezzi di impugnazione (art. 323) si caratterizzano per i seguenti motivi:

  • a differenza della domanda giudiziale, sono diretti contro un provvedimento del giudice;
  • il provvedimento del giudice verso cui si dirigono non è l’ordinanza quanto piuttosto la sentenza. Qualora il giudice abbia erroneamente attribuito la forma dell’ordinanza ad un provvedimento che doveva avere la forma della sentenza ex art. 279 co. 2, l’ordinanza è soggetto ad impugnazione solo se abbia definito il giudizio;
  • legittimati ad impugnare sono solo coloro che hanno assunto la qualità di parti nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza che si intende impugnare;
  • la legittimazione ad impugnare deriva dall’essere soccombenti, nozione questa normalmente intesa in senso pratico.

Alla luce di questi chiarimenti, i mezzi di impugnazione possono essere definiti come i rimedi diretti contro i provvedimenti del giudice che abbiano la forma della sentenza, rimedi questi che spettano alla parte soccombente e che sono normalmente diretti a sostituire la sentenza impugnata con un’altra sentenza che si pronunci sul merito della controversia

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