I mezzi di impugnazione si possono distinguere a seconda che:

  • legittimato a proporli sia una parte o un terzo;
  • il giudice competente a conoscere dell’impugnazione sia un giudice diverso da quello che ha emanato la sentenza impugnata o sia lo stesso giudice;
  • i motivi di impugnazione siano tipizzati dal legislatore o abbiano invece carattere illimitato, oppure servano solo ad individuare la parte del rapporto sostanziale oggetto del giudizio o costituiscano anche l’oggetto di una prima fase del giudizio di impugnazione;
  • sussistano o meno le due fasi strutturali del singolo mezzo di impugnazione:
    • la fase rescindente, diretta a verificare la fondatezza dei motivi e, in caso positivo, ad eliminare la sentenza impugnata;
    • la fase rescissoria, diretta a sostituire la sentenza rescissa con un’altra sentenza che si pronunci sul merito della controversia;
    • si presentino come mezzi di impugnazione ordinari, come tali soggetti al termine di decadenza semestrale (annuale prima della riforma introdotta dalla l. n. 69 del 2009), decorrente dalla pubblicazione della sentenza, o a termini accelerati, oppure come mezzi di impugnazione straordinari, non soggetti al termine semestrale di decadenza, ma o non soggetti ad alcun termine o soggetti a termini decorrenti dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza del vizio.
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