Il giudice di appello può conoscere e giudicare intorno allo stesso rapporto sostanziale controverso in primo grado. Le parti, peraltro, hanno discrezionalmente la possibilità di restringere o ampliare l’oggetto del giudizio di appello. L’oggetto del giudizio di appello si determina attraverso:
- i motivi specifici di impugnazione;
- la proposizione di domande e di eccezioni non accolte in primo grado;
- la proposizione di nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove;
- le modificazioni della domanda di primo grado.
I motivi specifici di impugnazione hanno come primario obiettivo quello di individuare la parte di sentenza impugnata rispetto alla quale si richiede un riesame:
- l’appello principale si propone nei termini previsti dalla legge con un atto di citazione, il quale deve contenere l’esposizione dei fatti e dei motivi specifici dell’impugnazione (art. 342). Dato che l’appellante non può limitarsi a richiedere un generico riesame della controversia svoltasi davanti al giudice di primo grado, i motivi specifici di impugnazione individuano le parti della sentenza impugnata rispetto alle quali la parte praticamente soccombente vuole provocare un riesame. Per le restanti parti non impugnate, si determina il passaggio in giudicato ex art. 329 co. 2, alla stregua del fenomeno della acquiescenza tacita qualificata;
- l’appello incidentale si propone da parte dell’appellato nella forma della comparsa di risposta (art. 343). Nonostante la diversa modalità di proposizione, comunque, anche l’appello incidentale deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione , i quali, come sopra, permettono l’individuazione delle parti della sentenza impugnata contro le quali l’appellato invoca il riesame.
Occorre comunque sottolineare le altre eventuali funzioni dei motivi specifici di impugnazione. Al riguardo emergono soprattutto due possibili interpretazioni:
- secondo una prima interpretazione, i motivi specifici di impugnazione non soltanto individuano la parte della sentenza impugnata di cui si richiede il riesame, ma rappresentano anche il veicolo per devolvere al giudice di appello le questioni tramite cui conoscere il rapporto sostanziale controverso;
- secondo una seconda interpretazione, i motivi specifici di impugnazione individuano la parte di sentenza appellata e, per tale tramite, la parte del rapporto sostanziale controverso devoluto al giudice di appello. Entro tali limiti, tuttavia, sarebbero automaticamente devolute anche tutte le questioni sollevate che costituiscano antecedente logico necessario ai fini della pronuncia sull’esistenza o inesistenza della parte del rapporto sostanziale devoluto al giudice di appello.