Sappiamo che gli affari giudiziari sono affidati ai magistrati ordinari i quali fanno parte di un ordine autonomo e indipendente retto dal C.S.M. L’art 103 cost. prevede però anche altri organi giudiziari con specifiche competenze e precisamente:

1) il Consiglio di stato e gli altri organi di giustizia amm. per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi e in particolari materie anche dei diritti soggettivi

2) la Corte dei conti per le materie di contabilità pubblica e per le altre espressamente previste dalla legge

3) i Tribunali militari per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate in tempo di pace e per la giurisdizione prevista dalla legge in tempo di guerra

Occorre rilevare che dopo l’entrata in vigore della costituzione che ha vietato l’introduzione di giudici straordinari o speciali va detto che sono rimasti in vita come giudici speciali:

1) le Commissioni tributarie

2) i Commissari liquidatori degli usi civici

3) il Tribunale superiore delle acque pubbliche

Poiché tuttavia la creazione di giudici speciali risponde alla fondamentale esigenza di avere per determinati affari giudiziari organi dotati di particolare tecnica e sensibilità rispetto a quella dei magistrati ordinari l’art 102 ha previsto che possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari solo delle sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. In questo modo la sezione specializzata è un giudice ordinario anche se composta in modo particolare e ciò anche quando i membri togati siano in posizione minoritaria. Le più importanti sezioni specializzate attualmente in funzione sono:

1) il Tribunale per i minori

2) il Tribunale regionale per le acque

3) le Sezioni specializzate agrarie

4) la Sezione speciale della Corte d’appello di Roma cui competono i reclami contro le decisioni dei commissari liquidatori degli usi civici

Non sono invece né giudici speciali né sezioni specializzate le sezioni di pretura e di tribunale operanti come giudici del lavoro dato che esse non sono composte in modo diverso dalle altre.

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