Il procedimento per convalida di sfratto rappresenta, insieme al procedimento per ingiunzione, l’archetipo dei processi civili semplificati in funzione di esigenze di economia processuale. Secondo la dottrina tale procedimento costituisce un procedimento speciale di cognizione caratterizzato:

  • sul piano strutturale dalla circostanza che lo svolgimento del processo con le forme e le garanzie proprie della cognizione piena (libro II) dipende dalla volontà del convenuto, così che, qualora questo non si presenti o non manifesti tale volontà, il processo si conclude nelle forme semplificate dell’ordinanza di convalida;
  • sul piano funzionale dall’esigenza di economia processuale di evitare il costo delle forme proprie del processo a cognizione piena quando questo non sia giustificato da una contestazione effettiva del convenuto.

Il procedimento per convalida di sfratto è un processo idoneo ad attribuire al locatore vittorioso utilità equivalenti a quelle proprie di una sentenza passata in giudicato: l’ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663 contiene un accertamento immutabile in tutti i futuri giudizi tra le parti del diritto del locatore alla restituzione dell’immobile.

Su un piano diverso si pone l’ordinanza immediata di rilascio ex art. 665, disposizione questa che presuppone che il convenuto abbia contestato la domanda del locatore attore, manifestando quindi la volontà che il processo di svolga nelle forme e con le garanzie della cognizione piena.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento