Il Presidente della Repubblica, nella sua veste di presidente del CSM:

  • indice le elezioni dei componenti magistrati
  • richiede ai presidenti delle 2 Camere di provvedere all’elezione dei componenti laici
  • convoca e presiede il CSM
  • convoca la sezione disciplinare e la presiede quando lo ritiene opportuno
  • emana, con decreto, il regolamento interno del CSM
  • dispone, con decreto, il numero e la composizione annuale delle commissioni referenti

Di fatto il presidente della Repubblica raramente presiede il consiglio o la sezione disciplinare. Non mancano tuttavia suoi interventi diretti ad affrontare questioni attinenti ritardi nell’amministrazione della giustizia, al funzionamento del consiglio, alle riforme dell’ordinamento giudiziario.

Di regola il presidente concede una delega molto ampia al vicepresidente per tutte le funzioni interne al CSM di sua competenza. Questi tiene informato il presidente di tutte le questioni di rilievo che caratterizzano la vita consiliare.

Al presidente viene inviata una puntuale informativa sulle decisioni che il CSM ha in programma di assumere, ed in primo luogo gli ordini del giorno del consiglio con la relativa documentazione. Nella sua attività di supervisione sulle attività del CSM il presidente è coadiuvato da uno staff comprendente magistrati che prestano temporaneamente servizio presso la presidenza della Repubblica.

Di regola e il vicepresidente che convoca e presiede l’assemblea plenaria del CSM, il cui compito principale è quello di vagliare e decidere su tutte le questioni relative al personale della magistratura proposte dalle commissioni referenti. Ha inoltre il compito di presiedere la sezione disciplinare, salvo i casi in cui decide di farlo in presidente, nonchĂ© di convocare e presiedere il comitato di presidenza, di cui fanno parte anche il primo presidente ed il procuratore generale della corte di cassazione.

I principali compiti del comitato di presidenza sono quelli di promuovere l’attivitĂ  e l’attuazione della deliberazione del consiglio, provvedere alla gestione dei fondi stanziati in bilancio, e proporre annualmente al presidente la composizione delle commissioni referenti.

Solo 2 commissioni non sono soggette al rinnovo annuale:

  • La commissione per il regolamento
  • La commissione per il bilancio

Le commissioni referenti, sono in totale 10, ed ognuna si occupa di formulare delle proposte al consiglio plenario, attinenti materie diversificate. Esempio:

  1. La prima commissione referente si occupa prevalentemente di formulare proposte al consiglio plenario in materia di:
  • trasferimenti d’ufficio dei magistrati derivanti incompatibilitĂ  non addebitabili a loro colpa
  • rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti i magistrati
  1. La seconda commissione referente si occupa di formulare proposte di riforma del regolamento interno del CSM e di interpretazione delle norme di quello esistente

 

Il progressivo ampliamento delle competenze del CSM

Le attivitĂ  competenze del CSM sono piuttosto ampie: alcune sono indicate dagli artt 105-106 Cost; altre con legge ordinaria, altre derivano da interpretazioni estensive della legislazione esistente e altre ancora sono considerate dal CSM come «poteri impliciti», derivanti dal compito istituzionalmente assegnatogli dalla costituzione di tutelare e promuovere l’indipendenza della magistratura.

I principali poteri che, nel corso degli anni, sono stati attribuiti al CSM possono essere così riassunti:

  1. le attivitĂ  relative alla formazione iniziale e continua dei magistrati
  2. le attivitĂ  condotte sul piano sopranazionale
  3. gli interventi a tutela dell’autonomia ed indipendenza della magistratura
  4. poteri di regolamentazione e controllo dell’assetto organizzativo e funzionale degli uffici giudiziari

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