Il Consiglio Superiore della Magistratura si compone di:

membri di diritto che sono il Presidente della Repubblica a cui spetta presiedere il C.S.M., il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione

ed elettivi che sono 27 membri (a mente della riforma del 2002 con la legge n°44), 1/3 dei quali (8) eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati che esercitano da almeno 15 anni (c.d. membri laici) e 2/3 (16) scelti tra i magistrati ordinari penali e civili (c.d. membri togati).

Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura

assunzioni, assegnazioni e trasferimenti , promozioni  e i provvedimenti  disciplinari dei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.) secondo le norme dell’ordinamento giudiziario;

può chiamare all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni di  esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (art. 106 Cost.);

può fare proposte al ministero di giustizia sulle modificazioni delle giurisdizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti organizzazione  e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

dĂ  pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

Gli atti del CSM assumono le vesti di decreti del Presidente della Repubblica e sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo: il giudice competente è il TAR del Lazio e in appello il Consiglio di Stato. Fanno eccezione i provvedimenti disciplinari che, invece, sono impugnabili davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art.104.1). L’esigenza di assicurare indipendenza alla magistratura può tradursi in limitazioni per i magistrati; essi costituiscono insieme ai “militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero” le uniche categorie per le quali la legge può stabilire limitazione al diritto di iscriversi ai partiti politici (art.98).

L’indipendenza è inoltre garantita assicurando ai magistrati uno sotto giuridico privilegiato: sono inamovibili dalle funzioni che svolgono e dal luogo ove le svolgono (art.107.1) possono però essere dispensati o sospesi dal servizio , o destinati ad altre funzioni con il loro consenso o per decisione del Consiglio superiore della magistratura.

Solo le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore hanno carattere giurisdizionale e possono essere impugnate solo mediante ricorso alla Corte di cassazione.

La responsabilità disciplinare opera in caso di violazione dei doveri connessi al corretto esercizio della funzione giurisdizionale, e precisamente i giudici ordinari rispondono di ogni comportamento, assunto dentro e fuori, in violazione dei propri doveri, in modo da compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario, ossia la “credibilità” dello stesso agli occhi dei cittadini.

In positivo, dunque è nettamente preferibile definire il consiglio superiore come un “organo di garanzia costituzionale”; e la natura delle sue funzioni, costituzionalmente previste, induce inoltre a qualificarlo come un collegio “fondamentalmente amministrativo”. Il che non toglie che si tratti di un organo del potere giudiziario.

In definitiva il Consiglio Superiore della Magistratura è organo costituzionale di autogoverno del potere giudiziario non subordinato ad altro organo dello stato. Esso rappresenta il vertice organizzativo come la corte di cassazione il vertice funzionale.

 

Il Ministro di grazia e giustizia

Esso si limita a:

curare “l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”(art.110 Cost.);

promuovere l’azione disciplinare davanti all’apposita sezione disciplinare del CSM;

partecipare al conferimento degli uffici direttivi (cioè degli incarichi come quello del Presidente di Tribunale e di Corte d’appello)

esercitare poteri di sorveglianza ed eventuali attivitĂ  ispettive nei confronti degli uffici giudiziari.

 

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