Gli organi di rilievo costituzionale sono:

  1. Consiglio superiore della magistratura.
  2. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
  3. Consiglio di Stato.
  4. Corte dei Conti.
  5. Consiglio supremo di difesa.

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è uno dei cinque organi di rilievo costituzionale. Fu istituito nel 1958, motivo per cui, pur parlandonela Costituzione, non presenta i caratteri tipici degli organi costituzionali. In particolare è privo di sovranità, in quanto non è l’organo di vertice della funzione giurisdizionale, quanto piuttosto un organo di garanzia e di indipendenza.

Il Consiglio superiore della magistratura presenta la seguente composizione (art. 104):

  • la presidenza spetta al Presidente della Repubblica.
  • sono membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
  • i restanti ventiquattro componenti (in tutto i membri sono ventisette) sono eletti:
    • per i due terzi da tutti i magistrati ordinari::
      • due fra i magistrati ordinari.
      • quattro tra i magistrati con funzioni requirenti di merito.
      • dieci fra i magistrati con funzioni giudicanti di merito.
  • per un terzo dal Paramento in seduta comune dei suoi membri tenuto a scegliere con la maggioranza dei tre quinti nelle prime due votazioni e assoluta nelle successive tra:
    • i professori universitari in materie giuridiche
    • gli avvocati aventi quindici anni di esperienza.

La carica dura quattro anni, durante i quali i membri non possono essere iscritti agli albi professionali o far parte del Parlamento o dei Consigli regionali. Tali membri non sono immediatamente rieleggibili e tra di essi, in particolare fra i membri nominati dal Parlamento, viene eletto un vicepresidente.

Le funzioni del CSM sono le seguenti:

  • decide riguardo le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati (art. 105).
  • può designare come consiglieri della Corte di cassazione professori universitari in materie giuridiche o avvocati con quindici anni d’esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (art. 106).
  • decide sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio e sul mutamento di sedi e di funzioni dei giudici (art. 107)
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