La crisi di cooperazione dei consociati può riguardare l’obbligo originario di consegnare o rilasciare una res oggetto di un diritto reale o personale di godimento (es. obbligo del venditore di consegnare il bene al compratore). In caso di violazione dell’obbligo, attraverso il ricorso al processo a cognizione piena ed all’esecuzione forzata per consegna o rilascio, il titolare della situazione di vantaggio è in grado di ottenere attraverso il processo tutto quello e proprio quello cui aveva diritto in base alla legge sostanziale.

Dato che il processo a cognizione piena ha un suo tempo necessario, tuttavia, la necessità di servirsi del processo potrebbe comportare a sua volta un pregiudizio. Per ovviare ad inconvenienti di questo tipo, quindi, il legislatore ha fatto ricorso a due specie di tecniche:

  • consentire che all’esecuzione forzata per consegna o rilascio possano pervenirsi senza aver percorso la via del processo a cognizione piena, ma sulla base di un provvedimento emanato a seguito di un procedimento sommario (es. provvedimento per convalida di sfratto);
  • consentire che, qualora l’obbligazione di consegnare o rilasciare sia sottoposta a termine o condizione, il processo a cognizione piena possa essere iniziato prima della scadenza del termine o dell’avverarsi della condizione. Un provvedimento di questo tipo non abilita il titolare del diritto ad iniziare immediatamente l’esecuzione forzata, ma lo premunisce di un titolo esecutivo che diverrà azionabile non appena si sia avuta la violazione, senza dover attendere il tempo necessario per la formazione di un titolo esecutivo
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