La tecnica che può soddisfare l’esigenza di evitare l’abuso del diritto di difesa è quella della condanna con riserva di eccezioni, in base alla quale il giudice, riconosciuti i soli fatti costitutivi del diritto, emette un provvedimento giurisdizionale di merito rinviando ad una fase processuale successiva la cognizione delle eccezioni del convenuto (cognizione sommaria in quanto parziale): il provvedimento è immediatamente esecutivo (tutela dell’attore) ma la sua efficacia è condizionata all’accoglimento delle eccezioni.

 Non pochi sono i problemi che tale tecnica comporta. Sebbene la tecnica della condanna con riserva sia estremamente ambita, dal momento che offre al creditore un’esecuzione anticipata rispetto alla cognizione piena sul merito della controversia, essa tende a comprimere sia il diritto di difesa sia il principio paritario della parti. Lo squilibrio tra attore e convenuto nell’ambito delle ipotesi in cui la tecnica viene utilizzata ha portato all’intervento della Corte costituzionale, la quale, tuttavia, ha sempre dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, sulla base del rilievo costante che sussiste il potere e non il dovere del giudice di emettere un provvedimento di condanna con riserva. Risulta pertanto preferibile una ricostruzione della tecnica della condanna con riserva i cui due presupposti fondamentali siano:

  • la prova piena (o la non contestazione) dei fatti costitutivi del diritto azionato;
  • la deliberazione sommaria del giudice sull’infondatezza delle eccezioni del convenuto.

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