Esigenze soddisfatte dalla tutela sommaria:

  • economia di giudizi, tesa ad evitare il costo del processo a cognizione piena quando non sia giustificato da una contestazione effettiva. In tutti i casi in cui sia dedotto in giudizio un diritto intorno al quale manchi una contestazione effettiva ed il diritto sia disponibile alla parti (liti da pretesa insoddisfatta), il costo del processo diventa spreco e la realizzazione del contraddittorio secondo le regole del processo sommario presenta vari rischi (es. stimolare le contestazioni prive di seria consistenza proposte al solo scopo di lucrare il tempo).

Per soddisfare l’esigenza di economia dei giudizi, il legislatore utilizza:

  • la tecnica dei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, in forza dei quali può essere iniziata l’esecuzione forzata (es. cambiale, assegno);
  • la tecnica del procedimento monitorio in cui il giudizio sull’opportunità di instaurare il processo a cognizione piena è rimesso alla parte nel cui interesse il contraddittorio viene predisposto (es. debitore). Tale tecnica consiste nella possibilità di ottenere un provvedimento giudiziale di condanna del debitore in assenza di contraddittorio, provvedimento la cui efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva della mancata opposizione del debitore (monitorio puro) oppure alla condizione risolutiva dell’accoglimento dell’eventuale opposizione (monitorio documentale);
  • evitare l’abuso del diritto di difesa da parte del convenuto che abbia torto. Dal momento che i tempi di svolgimento del processo possono derivare dalle necessità probatorie sia in ordine ai fatti costitutivi sia in ordine ai fatti allegati dal convenuto, può emergere l’esigenza di addossare i tempi immediati del processo di cognizione alla parte che ha bisogno della cognizione stessa. Si può quindi consentire l’emanazione di un provvedimento di condanna sulla base della prova piena solo dei fatti costitutivi e della deliberazione dell’inesistenza dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi (tecnica della condanna con riserva di eccezioni).
  • effettività di tutela giurisdizionale quando questa sia compromessa dai tempi del processo a cognizione piena. Dato che la durata fisiologica del processo a cognizione piena può incidere negativamente ai fini dell’effettività di tutela giurisdizionale (es. distruzione del bene di cui si chiedeva la consegna durante lo svolgimento del processo), vengono predisposti forme di tutela sommaria che impediscano il verificarsi degli eventi dannosi o che anticipino tout court la tutela.
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