Accanto al processo a cognizione piena, esistono una miriade di processi definiti sommari che presentano deviazioni rispetto allo schema procedurale ordinario previsto dal libro II:

  • il contraddittorio, assente nella prima fase sommaria, può essere eventualmente attivato in una fase successiva, dopo la pronuncia del giudice su iniziativa del destinatario passivo del provvedimento giudiziale. Tale cognizione viene definitiva sommaria perché parziale, in quanto ha ad oggetto solo una parte dei fatti rilevanti (fatti costituiti addotti dall’attore);
  • sebbene in alcuni casi il contraddittorio si realizzi prima della decisione, le modalità di realizzazione del contraddittorio sono rimesse alla discrezionalità del giudice e non predeterminate dal legislatore. In questa ipotesi, quindi, la cognizione viene definita sommaria perché superficiale, in quanto l’attività conoscitiva del giudice, pur avendo ad oggetto sia i fatti che fondano la domanda sia quelli che fondano le eccezioni, non avviene nelle forme e secondo le modalità previste dal libro II;
  • i processi sommari possono concludersi con:
    • provvedimenti idonei a dettare una disciplina immutabile al diritto controverso, ossia capaci di assicurare utilità equivalenti a quelle di una sentenza emessa al termine di un processo a cognizione piena (provvedimenti sommari non cautelari);
    • provvedimenti inidonei a dettare una disciplina immutabile al diritto controverso, ma capaci di assicurare una tutela provvisoria (provvedimenti sommari cautelari);
    • provvedimenti aventi mera efficacia esecutiva, assimilabili ai titoli esecutivi di formazione stragiudiziale (provvedimenti sommari semplificativi esecutivi).

I parametri di differenziazione tra processo ordinario e processi sommari, quindi, possono essere sintetizzati nel seguente modo:

  • il processo ordinario è regolato secondo schemi procedurali (minuziosi) predeterminati dalla legge, mentre i processi sommari sono caratterizzati da regole semplificate o addirittura inesistenti, in modo da consentire una semplificazione delle formalità processuali;
  • il processo ordinario rappresenta la regola del sistema di tutela giurisdizionale, mentre i processi sommari rappresentano delle eccezioni.
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