Il diritto da un punto di vista formale per Kelsen è solo una tecnica specifica dell’organizzazione sociale la cui specificità consiste nell’uso di mezzi coercitivi per indurre i membri del gruppo sociale a fare/non fare alcunchè. Questa concezione di Kelsen (che comunque dimostra di aver elaborato una concezione funzionale) è meramente strumentale del diritto e per Kelsen il diritto ha nel mezzo la sua funzione e in quanto mezzo il diritto ha la funzione di raggiungere fini altrimenti non  raggiungibili con altre forme di controllo sociale. Chiariti questi fini il diritto organizza la coazione per ottenere l’adempimento. Tuttavia nel momento in cui si dice che il diritto possa portare ai fini più diversi ma il fine dell’ordine può esser raggiunto solo con il diritto allora il diritto ha un fine o comunque è un mezzo per raggiungere un fine specifico. Kelsen una volta disse che il diritto è un ordinamento per la promozione della pace, sebbene parli di pace relativa e non assoluta, in quanto gli individui sono privati della forza che viene monopolizzata dallo stato. Successivamente Kelsen sostituisce al concetto di pace quello di sicurezza collettiva dopo aver studiato l’ordinamento internazionale e aver capito che non può esser organizzato come quello statuale, non potendo quindi godere del concetto specifico di pace. In questo modo il fine minimo del diritto retrocede ma non è eliminato.

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