Significa che è un processo con una pluralità di parti (ci sono o più attori, o più convenuti, o più attori e più convenuti).

Il litisconsorzio (art. 102 c.p.c. – art. 111 c.p.c.) può formarsi in due modi:

– Originario: il processo fin dall’inizio nasce con una pluralità di parti. Può essere di due tipi:

Necessario (art. 102 c.p.c.);
Facoltativo (art. 103 c.p.c.).

– Sopravvenuto: il processo nasce con due parti, poi nel corso del processo vi è l’accesso di una parte ulteriore. Può dipendere da più cause:
Dall’intervento di un terzo che è estraneo al processo e acquista, intervenendo, la qualità di parte. L’intervento può essere:

Volontario (art. 105 c.p.c.):

Principale;
Litisconsortile (adesivo autonomo);
Adesivo (adesivo dipendente).
Coatto: il terzo viene chiamato nel processo:

Intervento coatto su istanza di parte (art. 106 c.p.c.): definito anche chiamata del terzo su istanza di parte;
Intervento coatto per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.).
Dai fenomeni della successione a titolo universale o particolare (art. 110 c.p.c.): quando muore una parte i suoi eredi succedono nel processo (se quindi ha più di un erede, si avrà un litisconsorzio);
Dal trasferimento il diritto controverso nel corso del processo (art. 111 c.p.c.). Non è che ogniqualvolta vi sia il trasferimento del diritto controverso in capo ad un terzo vi sia automaticamente litisconsorzio. In seguito al trasferimento il terzo può essere chiamato ad intervenire volontariamente. È definito intervento sui generis per distinguerlo dall’intervento coatto del terzo;
Dalla riunione di cause ai sensi dell’art. 40 c.p.c.

Vi sono due tipi di cumulo:
– Cumulo soggettivo di cause: quando il processo è caratterizzato da una pluralità di parti;
– Cumulo oggettivo di cause (art. 104 c.p.c.): quando più sono le domande pendenti, più sono le domande aventi ciascuna ad oggetto una situazione sostanziale diversa (quando sono più gli oggetti del processo). Il cumulo oggettivo può avvenire sia quando le parti sono due (e in questo caso vi sarà litisconsorzio), sia quando sono più di due.

Può esservi cumulo soggettivo senza che vi sia cumulo oggettivo, e cumulo oggettivo senza che vi sia cumulo soggettivo.
L’art. 104 c.p.c. prevede il cumulo di domande fra due sole parti, l’ipotesi cioè che l’attore possa proporre più domande nei confronti del convenuto nello stesso processo. Queste domande possono essere “anche non altrimenti connesse (la connessione può essere solo soggettiva), purché sia osservata la norma dell’art. 10.2 c.p.c.”. Quest’ultimo afferma che quando una parte propone più domande contro un’altra, il valore delle domande si somma e quindi è con questo valore che si dovrà determinare la competenza per valore.

In linea generale, se il legislatore consente il cumulo di cause, prevede anche la possibilità di separarle. L’art. 103.2 c.p.c. prevede l’istituto della separazione delle cause che è richiamato espressamente anche dall’art. 104.2 c.p.c. che disciplina il cumulo oggettivo di cause.

Le cause possono essere separate nel corso dell’istruzione o in sede di decisione, purché vi siano determinati presupposti:

– Che vi sia l’istanza di tutte le parti;
– Oppure che il giudice ritenga che la permanenza del cumulo ritardi o renda più gravoso il processo (es. quando una delle domande non richiede istruzione e l’altra sì).
Se il giudice separa le cause può anche rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

 

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