L’ art. 105 c.p.c. afferma che ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’ oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può anche intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse.
La prima specie di intervento (cd. intervento principale) non è ammessa nel processo amministrativo: anche perché è difficile ipotizzare che un soggetto si contrapponga sia al ricorrente che all’ amministrazione.
Se ne deduce, pertanto, che l’ unico intervento ammesso nel processo amministrativo è il cd. intervento adesivo: l’ intervento, cioè, di chi ha interesse a sostenere le ragioni di una delle due parti contro l’ altra (ricorrente o amministrazione). In particolare, l’ interesse ad intervenire a sostegno del ricorrente prende il nome di intervento ad adiuvandum: esso è ammesso a tutela di un interesse diverso, ma collegato all’ interesse del ricorrente (si pensi, ad es., all’ affittuario del fondo espropriato, che è abilitato ad intervenire nel ricorso proposto dal proprietario contro il decreto di espropriazione).
Viceversa, l’ interesse ad intervenire a sostegno dell’ amministrazione prende il nome di intervento ad opponendum. Al riguardo, occorre sottolineare che tale tipo di intervento può essere di due specie, perché esso o viene posto in essere dal controinteressato non intimato (cioè, dal beneficiario del provvedimento impugnato, al quale il ricorso non è stato notificato) ovvero viene posto in essere da un terzo che, anche se non assume la veste di controinteressato in senso tecnico, potrebbe subire comunque un pregiudizio dall’ accoglimento del ricorso: così, ad es., il candidato che ha partecipato ad un concorso a pubblico impiego ed è risultato idoneo, può intervenire ad opponendum nel ricorso proposto dal soggetto che, pur avendo presentato domanda di partecipazione, era stato escluso dal concorso; invero, se il ricorso venisse accolto, ed il candidato escluso vedrebbe così riconosciuta la sua pretesa di essere ammesso, la graduatoria del concorso verrebbe travolta, perché è stata adottata sulla base di un atto illegittimo (l’ esclusione del ricorrente dal concorso); in questo caso, chi interviene non è un controinteressato in senso tecnico (perché in relazione ai provvedimenti di esclusione da un concorso non ci sono controinteressati), ma subirebbe, ad ogni modo, un danno dall’ accoglimento del ricorso (si parla in tale ipotesi del cd. controinteressato successivo).
È bene precisare, infine, che l’ interveniente (visto che assume una posizione subordinata rispetto alle parti) non può ampliare il thema decidendi: non può, cioè, proporre motivi di ricorso diversi da quelli del ricorrente (se interviene ad adiuvandum); se, invece, interviene ad opponendum, egli può opporre, ai motivi di ricorso, argomenti propri, non utilizzati dall’ amministrazione resistente.